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dal 28 Marzo al 4 Aprile 2010

9a SETTIMANA MONDIALE della Diffusione in Rete Internet nel MONDO de

" i Quattro VANGELI " della CHIESA CATTOLICA , Matteo, Marco, Luca, Giovanni, testi a lettura affiancata scarica i file cliccando sopra Italiano-Latino Italiano-Inglese Italiano-Spagnolo

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Il SOLE 24 ORE

2009-10-19

Ingegneria Impianti Industriali

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Dalessandro Giacomo

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FINANZIARIA 2010

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Decreto sui precari della scuola

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TASSE PER LA FAMIGLIA

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Green job

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Economia

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Decreto Ronchi

Privatizz. Acqua

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Riforma Brunetta

Pubblico Impiego

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Realizzazione impianto fotovoltaico

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Riforma università

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L'Abc del disegno di legge anti-burocrazia

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L'abc del ddl sul processo breve

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2009-11-19

FINANZIARIA 2010

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L'Abc della Finanziaria 2010

di Claudio Tucci

19 NOVEMBRE 2009

I produttori di biodiesel contro la Finanziaria

Partirà dalla V commissione Bilancio, a cui è stata assegnata il 16 novembre scorso, l'esame, da parte di Montecitorio, della Finanziaria 2010. Il testo, entrato "in versione light", già al primo giro di boa, al Senato, è cresciuto di ben 38 nuovi commi, inseriti, quasi tutti, all'interno dell'articolo 2, dedicato (non a caso) alle "disposizioni diverse". E, ora, nel provvedimento, che, formalmente, resta di 3 articoli e tante tabelle, c'è davvero di tutto di più. Si passa dalle risorse in più per il comparto sicurezza-difesa, alle modifiche ai Fondi per l'accesso al credito per le giovani coppie in cerca di casa e alle nuove norme sul commercio ambulante. Arrivano, anche, 4 milioni di euro per l'acquisto di defibrillatori e 10 milioni per aiutare i consorzi di confidi.

Disco verde, anche, alla proroga, fino al 2012, delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e in favore di acquirenti o intestatari di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o da cooperative edilizie. Altra notizia da evidenziare tra le pieghe della manovra di bilancio 2010 è l'ingresso, a regime, dell'Iva ridotta al 10% sui lavori di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Deve, però, trattarsi di prestazioni di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro conservativo o di ristrutturazione edilizia.

Dopo una serie di tira e molla, salgono, invece, a 3,4 miliardi di euro i soldi che il ministro "antifannulloni" Renato Brunetta è riuscito a tirare fuori per i rinnovi contrattuali per i pubblici dipendenti, triennio 2010-2012.

La Finanziaria per il 2010 prevede, anche, la destinazione delle maggiori disponibilità di finanza pubblica che si dovessero realizzate per la riduzione delle tasse a famiglie con figli, percettori di reddito medio-basso, lavoratori dipendenti e pensionati. Una misura, presente da anni, nelle manovre di bilancio, che, finora, però, non ha mai alleggerito le imposte degli italiani.

Ecco, comunque, nel dettaglio, voce per voce, tutte le novità contenute nei 3 articoli del ddl Finanziaria per il 2010, ora, all'esame della Camera.

Abruzzo (articolo 2, commi 37 e 46)

Si prevede per i comuni abruzzesi l'esclusione dal saldo del patto di stabilità interno 2010, per un importo complessivo non superiore ai 15 milioni di euro, dei pagamenti per le spese di ricostruzione e per la tutela della sicurezza pubblica. Inoltre, sempre in favore degli interventi di sostegno a favore della popolazione colpita dal sisma del 6 aprile scorso, si aumenta di 10 milioni di euro, per il 2010, il fondo ad hoc per la Protezione civile.

Accesso al credito per le giovani coppie (articolo 2, comma 34)

Si prevede che a partire dal 1° settembre 2008, è istituito presso la Presidenza del consiglio dei ministri un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari mono-genitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sarà un decreto interministeriale (Gioventù, Economia, Infrastrutture), d'intesa con le Regioni, a dettare i criteri per l'accesso al Fondo.

Agricoltura (articolo 2, comma 49)

In considerazione della specificità delle produzioni agricole tipiche e per il sostegno al made in Italy, è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro, per il 2010, per il riconoscimento di contributi alla produzione di prodotti a stagionatura prolungata a denominazione registrata a livello comunitario del settore primario agricolo.

Assegni e pensioni invalidi civili (articolo 2, comma 4)

Per il finanziamento dei maggiori oneri per l'erogazione di pensioni, assegni e indennità a invalidi civili, ciechi e sordomuti, valutati, per il 2008, in 204,09 milioni di euro, e, per il 2009, in 200 milioni, si autorizza l'Inps a utilizzare residui di fondi in eccedenza (purché iscritti in bilancio), tra cui, quelli a sostegno di maternità e paternità e per i pensionamenti anticipati.

Banche popolari (articolo 2, comma 36)

Si prevede un (ulteriore) differimento al 31 dicembre 2010 del termine per l'alienazione delle azioni eccedenti la misura prevista dall'articolo 30, comma 2 del Tub (lo 0,5 per cento del capitale sociale).

Beni immobili confiscati alla mafia (articolo 2, comma 47)

Se è impossibile riutilizzarli per fini pubblici, si possono vendere. Le attività di vendita sono curate dall'Agenzia del Demanio. Le somme ricavate dalla vendita confluiranno nel Fondo unico giustizia per essere riassegnate, al 50%, al ministero dell'Interno e per l'altra metà al ministero di Via Arenula.

Biodisel (articolo 2, comma 54)

Disposta una rilevante riduzione dello stanziamento destinato all'agevolazione per il bioetanolo nonché un significativo ridimensionamento della quota di biodiesel ammessa ad accisa agevolata. In particolare, la norma prevede che, per l'anno 2010, l'autorizzazione di spesa sia ridotta da 73 a 3,8 milioni di euro e che, a decorrere dal 2011, l'autorizzazione di spesa sia ridotta di 0,1 milioni annui. Si dispone, poi, la riduzione, limitatamente all'anno 2010, da 250mila a 18mila tonnellate della quantità di contingente che può beneficiare dell'aliquota ridotta di accisa.

Collegi universitari (articolo 1, comma 21)

Si autorizza una spesa di 3 milioni di euro per consentire la prosecuzione delle attività dei collegi universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento di attività culturali.

Commercio ambulante (articolo 2, comma 9)

Gli esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante, in forma itinerante o a posto fisso, non sono più soggetti alle norme che subordinano all'attestazione di una posizione regolare contributiva (tipo, Durc) l'accesso ad agevolazioni contributive o a finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari.

Consorzi dei confidi (articolo 2, comma 33)

Arrivano, dal fondo di garanzia, 10 milioni di euro per aiutare, nelle province con il più alto tasso di utilizzo della cassa integrazione, i consorzi dei confidi per rilanciare produzione e sostegno all'occupazione.

Contenzioso regione Friuli Venezia Giulia (articolo 2, comma 18)

Arriva un tavolo paritetico per dare attuazione a una sentenza della Consulta sull'esatta individuazione della quota di proventi erariali da girare alla regione friulana. In attesa di una definizione concordata della controversia, lo Stato anticipa al Friuli-Venezia Giulia, un acconto di 200 milioni.

Conti pubblici (articolo 1, commi da 1 a 3)

Si fissano i livelli massimi del saldo netto da finanziare per gli anni 2010, 2011, 2012. Il prossimo anno serviranno, in termini di competenza, 63 miliardi di euro, al netto di 4,684 miliardi di euro per regolazioni debitorie. E' previsto, poi, un indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4 miliardi di euro relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione 2010. E, ancora, tenuto conto di tale indebitamento estero e delle operazioni di rimborso dei prestiti, è ammesso, sempre per il 2010, un livello massimo di ricorso al mercato finanziario pari a 286 miliardi di euro. Per il 2011, invece, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in 54,3 miliardi e, per l'anno successivo, in 41,4 miliardi, al netto, per entrambi gli anni, dei 3,52 miliardi per le regolazioni debitorie. Per il 2011, poi, il livello massimo di ricorso al mercato finanziario è indicato in 253 miliardi e, per il 2012, in 250 miliardi. Si chiarisce, poi, che i livelli di ricorso al mercato finanziario si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Defibrillatori (articolo 2, comma 41)

E' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per il 2010 e di 2 milioni di euro, ciascuno, per il 2011 e il 2012, finalizzata alla diffusione dei defibrillatori.

Difesa Servizi spa (articolo 2, commi 23 e da 28 a 32)

Nasce con il compito di acquisire beni mobili, servizi e prestazioni dirette allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione della difesa e non direttamente collegate all'attività operativa delle Forze armate. Avrà, anche, il compito di valorizzare e gestire gli immobili militari. Non potrà, però, venderli. La nuova società avrà un capitale sociale iniziale di un milione di euro e sarà sotto il controllo del ministero della Difesa. Per le Forze armate, Carabinieri e, con accordi ad hoc, anche, per la Polizia potrà essere centrale di committenza negli appalti pubblici, nel rispetto, però, delle norme nazionali e comunitarie in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico. Come centrale di committenza, dovrà, comunque, utilizzare i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili. Un apposito statuto (da pubblicare in Gazzetta Ufficiale) disciplinerà il funzionamento interno della società. Il ministero della Difesa non potrà cedere azioni e la società non potrà essere quotata in borsa o al mercato ristretto. Bisognerà, pure, provvedere a disciplinare le modalità del controllo analogo. Gli utili della nuova società saranno destinati a riserva (se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo, previo assenso della Difesa) e la società non può sciogliersi se non per legge. Il personale assunto dalla Difesa Servizi spa è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. E', però, previsto l'utilizzo di personale interno al ministero della Difesa, anche a ordinamento civile.

Energia elettrica (articolo 2, comma 35)

Si proroga, anche, per il 2010, la disciplina, prevista dalla Finanziaria 2007, per la diretta riscossione diretta da parte delle provincie dell'addizionale sul consumo di energia elettrica concernente i consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore a 200 kW.

Entrata in vigore (articolo 3, comma 8)

La presente manovra sui conti pubblici 2010 entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Finanziamento università ed enti di ricerca (articolo 2, comma 6)

Stabilita una proroga, per il triennio 2010-2012, delle disposizioni previste nella Finanziaria per il 2007 che stabiliscono la crescita annuale del fabbisogno finanziario di atenei e principali enti di ricerca. Per il 2009, il fabbisogno programmato ammonta a 8,9 miliardi di euro per il settore universitario e 1,4 miliardi per gli enti pubblici di ricerca. Per il triennio 2010-2012, invece, la crescita annua del fabbisogno dei 2 comparti si conferma, quindi, rispettivamente, nell'ordine del 3% per gli atenei e del 4% per gli altri enti di ricerca.

Fondi a favore dei giovani (articolo 2, comma 46)

Si modifica la disciplina di questi 3 fondi: Fondo credito per il sostegno dell'attività intermittente dei lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata, Fondo microcredito per il sostegno all'attività dei giovani, Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi.

Fondo tutela ambiente (articolo 2, comma 43)

Per il 2010, al Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio è riservata una quota di 50 milioni.

Fondo risparmi amministrazioni statali (articolo 2, comma 55)

Si prevede un taglio di 100 milioni, a decorrere dal 2010.

Influenza aviaria (articolo 2, comma 50)

Si riducono di 0,1 milioni di euro, per il 2010, di 0,9 milioni di euro, dal 2011, e di ulteriori 2 milioni per il 2012, i fondi per alcuni interventi urgenti nel settore avicolo, previsti, nel 2005, per fronteggiare le conseguenze derivanti dall'influenza aviaria.

Giornali di partito (articolo 2, comma 53)

Si chiarisce che i contributi vanno, comunque, a tutte le imprese e testate in possesso dei requisiti richiesti dalla legge "anche se, nel frattempo, abbiano mutato forma giuridica".

Meno tasse a famiglie e pensionati a basso reddito (articolo 1, comma 4)

Si chiarisce espressamente che le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si dovessero realizzate nel 2010 rispetto alle previsioni contenute nel Dpef 2010-2013, sono destinate, al fine di fronteggiare la diminuzione domanda interna, alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e i pensionati. Si tratta, va detto, di una sorta di "clausola di salvaguardia", presente, da anni, nella manovra di bilancio, che, finora, però, non ha mai alleggerito le imposte.

Operai agricoli a tempo determinato (articolo 2, comma 5)

Viene introdotta una norma salva-conti sulle pensioni agricole che, con una diversa interpretazione, alla luce, anche di diverse pronunce della Corte di Cassazione, avrebbe potuto provocare un buco di circa 3 miliardi di euro nel primo anno di applicazione e di 270 milioni negli anni successivi. Il chiarimento dispone che il termine del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti di lavoro provinciali ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per il calcolo di pensioni e contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato sia il medesimo di quello previsto per gli operai a tempo indeterminato.

Osservatorio nazionale comunità giovanili (articolo 2, comma 52)

Nasce all'interno della Presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della Gioventù. E' istituito, anche, un Fondo per la realizzazione di azioni di promozione e valorizzazione delle attività delle comunità giovanili. La dotazione finanziaria è di 5 milioni di euro, per ciascuno, degli anni 2007, 2008 e 2009 e 3 milioni per il 2010.

Permute di materiali (articolo 2, comma 42)

Anche le Fiamme Gialle possono stipulare accordi con privati o soggetti pubblici aventi a oggetto la permuta di materiali o prestazioni.

Piccoli comuni (articolo 2, comma 20)

Proroga fino al 2012 dei contributi previsti dalla Finanziaria 2007 per compensare gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto derivanti dal limite per le assunzioni fuori patto di stabilità.

Più soldi per pensioni sociali e di invalidità (articolo 2, commi da 1 a 3)

Fissati, per il 2010, gli importi che lo Stato è tenuto a trasferire per interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali e al fondo pensioni di invalidità. Andranno all'Enpals e al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciali minatori, complessivi, 18,1 miliardi di euro (con un incremento annuo di 303,7 milioni). Saranno dirottati, invece, alle gestioni esercenti attività commerciali e artigiani, totali, 4,4 miliardi di euro (circa 75 milioni in più rispetto al 2009). Stabilito, pure, che per quanto riguarda i soldi da ripartire tra le gestioni con conferenza dei servizi, tali somme sono da considerare al netto del trasferimento della somma attribuita alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i trattamento liquidati prima del 1° gennaio1989, pari a 836,9 milioni di euro e delle somme attribuite al fondo minatori ed Enpals, pari, rispettivamente, a 2,72 e 63, milioni di euro. Infine, si prevede, nella Tabella A e nella casella del ministero del Welfare, un accostamento di 40 milioni di euro, nel 2012, per pagare indennità di accompagnamento e pensione di inabilità per gli extracomunitari, prima esclusi da questi benefici e su cui era intervenuta, anche con una sentenza di quest'anno, la Consulta per bocciare tali esclusioni.

 

Previdenza agricola (articolo 2, comma 44)

Viene estesa al periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 luglio 2010, la rideterminazione delle agevolazioni contributive. Per il 2010, a tal fine, è autorizzata una spesa di 120,2 milioni di euro.

Rinegoziazione mutui (articolo 2, comma 40)

Si prevede la facoltà dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa di rinegoziare i mutui accessi, non più entro il 31 dicembre 2004, ma, entro, il 31 dicembre 2008. Si chiarisce, però, che tale autorizzazione è compresa nei limiti delle risorse disponibili: un milione di euro, per il 2010.

Rinnovo contratti pubblici (articolo 2, commi da 10 a 14 e comma 17)

Per il rinnovo dei contratti pubblici le risorse stanziate ammontano a oltre 3,4 miliardi di euro, distribuite per i prossimi tre anni: 693 milioni per il 2010; 1.087 milioni per il 2011 e 1.680 milioni per il 2012. Si tratta di valori indicati in "misura convenzionale già scontata nei tendenziali di spesa a legislazione vigente". Cioè, potrebbero subire modifiche in base, per esempio, al peggiorarsi della crisi a livello internazionale o all'arrivo di più consistenti dinamiche inflattive. Per i dirigenti del comparto Sicurezza-Difesa, si è tenuto conto di valori incrementali superiori, mentre sono esclusi i magistrati e gli avvocati dello Stato per i quali il diverso funzionamento del meccanismo di adeguamento automatico consente l'inserimento dell'incremento annuale in fase di previsione direttamente nei capitoli di bilancio. Per il 2010 si prevedono, in particolare, 350 milioni per i contratti a carico dello Stato (215 milioni Aran e 135 milioni per il personale statale non contrattualizzato), di cui 79 milioni per i corpi e le forze di polizia. A questi si aggiungono 343 milioni per il settore non statale. Si precisa che gli stanziamenti previsti comprendono, anche, gli oneri riflessi a carico della amministrazioni, quali, per esempio, contributi previdenziali e Irap. Si conferma, poi, che per il settore non statale e per i miglioramenti economici dei professori e ricercatori universitari, gli oneri che derivano dal rinnovo contrattuale 2010-2012 sono a carico dei rispettivi bilanci. Per gli enti del Ssn è previsto, pure, l'obbligo di accantonamento in bilancio (la norma dice "fornendone evidenza") delle somme necessarie per il rinnovo dei contratti e degli accordi collettivi nazionali per il personale dipendente e convenzionato.

Riordino fondiario (articolo 2, comma 48)

Si prevede che, a decorrere dalla data di scadenza del regime di aiuti per il riordino fondiario, le risorse disponibili della gestione in corso dell'ex Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina sono destinate al ripiano di eventuali esposizioni debitorie del soggetto gestore nei confronti delle banche.

Risparmi da reinvestire nel pubblico impiego (articolo 2, commi 15 e 16)

Sarà istituito un fondo ad hoc, presso Via XX Settembre, nel quale confluiranno gli eventuali maggiori risparmi derivanti dalle misure di riorganizzazione e razionalizzazione delle spese per il personale, accertati in sede di verifica sui dati di consuntivo al primo semestre 2010. Tale risorse, su proposta della Funzione Pubblica, saranno destinate a sviluppare produttività e merito nella pubblica amministrazione. A eccezione del comparto scuola, per a cui si continua ad applicare la specifica disciplina di settore, introdotta con la manovra estiva 2008, che, come noto, attraverso una complessa opera di riorganizzazione didattica e amministrativa, prevede per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 1,65 miliardi di euro per l'anno 2010, a 2,538 miliardi di euro per l'anno 2011 e a 3,188 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012. Una quota parte delle economie di spesa è destinata, e per l'esattezza nella misura del 30%, a incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola, a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico.

Ristrutturazioni immobili (articolo 2, commi 7 e 8)

Disposta la proroga al 2012 della detrazione Irpef al 36% delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e in favore di acquirenti o intestatari di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o da cooperative edilizie.

Si chiarisce che le agevolazioni spettano, anche, per le spese sostenute, nel 2012, per interventi di recupero del patrimonio edilizio e nel caso di acquisto di immobili facenti parte di parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o da cooperative edilizie, sempreché i lavori siano eseguiti entro il 31 dicembre 2012 e che l'alienazione e l'assegnazione dell'immobile avvenga entro il 30 giugno 2013.

La normativa di favore fiscale per il recupero edilizio, prevede, come noto, una detrazione di una quota pari al 36% delle spese di recupero del patrimonio edilizio per un ammontare complessivo delle spese agevolate non superiore a 48mila euro per immobile e la ripartizione in 10 rate annuali di pari importo. I contribuenti di età non inferiore a 80 anni possono optare per una ripartizione in 3 o 5 rate annuali, mentre i contribuenti di età non inferiore a 75 anni possono optare per una ripartizione in 5 rate. Diventa, invece, a regime l'agevolazione (il comma indica "2012 e successivi") che consente l'applicazione dell'aliquota Iva al 10% sui lavori di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Deve, però, trattarsi di prestazioni di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia per le quali l'applicazione ridotta dell'Iva era finora prevista solo transitoriamente, in considerazione dei termini di durata della relativa autorizzazione rilasciata dall'Ue. A maggio scorso, anche, l'Europa ha cambiato norme ed è, ora, possibile in tutti gli Stati membri introdurre un'aliquota Iva ridotta per le prestazioni nel settore edile.

Segni distintivi militari (articolo 2, commi da 24 a 27)

Forze armate, Carabinieri e Fiamme Gialle hanno il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Chiunque fabbrica, vende, espone o utilizza, per trarne profitto, tali segni distintivi è punito con la multa da mille a 5mila euro. Tale sanzioni non si applicano ai collezionisti e agli amatori che operano per finalità strettamente personali e non lucrative.

Sicurezza (articolo 2, comma 38)

Arrivano 100 milioni di euro, a decorrere dal 2010, per riconoscere la specificità e il ruolo del personale del comparto sicurezza-difesa.

Sviluppo tessuto produttivo (articolo 2, comma 39)

Si autorizza la spesa di 15 milioni di euro, per il 2010, di 15 milioni, per il 2011, e di, altri, 20 milioni, per il 2012, per consentire lo sviluppo di alcune regioni (quasi tutte del Sud) e delle 5 provincie del Lazio, attraverso l'incentivazione di progetti coordinati dall'Enea.

Tabelle allegate alla manovra di bilancio (articolo 3, commi da 1 a 7)

Vengono elencati gli importi stanziati per ciascun intervento previsto dagli articoli precedenti. In particolare, nelle Tabelle A e B sono indicati i fondi occorrenti per le spese correnti e per quelle in conto capitale. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2010 del triennio 2010-2012 sono indicate nella tabella C. I soldi per il rifinanziamento di interventi di sostegno dell'economia sono determinati nella tabella D. Le tabelle E ed F, infine, riportano autorizzazioni di spesa per altre misure di carattere più particolare, tecnico-contabile.

Unioncamere (articolo 2, comma 19)

Si estende, anche, per gli anni 2010, 2011, 2012, l'obbligo in capo a Unioncamere di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, solo previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità. La norma si spiega nell'ottica del più generale principio di concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, previsti dalla manovra triennale sui conti.

Vittime terrorismo (articolo 2, commi 22 e 51)

E i loro superstiti, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, parti in causa nel relativo giudizio, sono esenti dall'obbligo di pagamento dell'imposta di registro, previsto quali parti in causa, e di ogni altra imposta. Inoltre, nei confronti degli orfani delle vittime di terrorismo e stragi di tale matrice, che siano stati collocati già in pensione, è riconosciuto un contributo straordinario per il 2010 pari a 5 milioni di euro. Un successivo decreto interministeriale (Interno ed Economia) provvederà alla ripartizione della somma. Tale contributo non è decurtabile a ogni effetto di legge e, allo stesso, si applicano i benefici fiscali in materia di esenzione dall'Irpef.

19 NOVEMBRE 2009

 

Dal Sito Internet del SOLE 24 ORE

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2009-11-19

Decreto sui precari della scuola

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L'Abc del decreto sui precari della scuola

di Claudio Tucci

26 ottobre 2009

Studio Uil: quest'anno spesi 638mila euro in ricorsi

"Dai nostri archivi"

L'Abc della Finanziaria 2010

La manovra dalla A alla Z

Otto le misure in arrivo dedicate alle famiglie

L'abc della manovra d'estate

Articolo 11 - Attività promozionali

Assomiglia sempre più a un provvedimento "omnibus" il decreto legge salva precari, licenziato nei giorni scorsi dalla Camera. Commissione e Aula hanno, infatti, introdotto diverse novità nel testo, che, nella versione originaria, prevedeva solo misure ad hoc per garantire reddito e occupazione a professori e bidelli annuali rimasti a casa dal 1° settembre scorso per via dei tagli. La versione del decreto, che sbarca, ora, in Senato, per la conversione definitiva in legge, contiene, anche, norme sull'aggiornamento delle graduatorie (per evitare il commissariamento di Viale Trastevere, minacciato dal Tar Lazio il 9 ottobre scorso) e sulla possibilità di utilizzare, per il funzionamento delle scuole, le risorse non spese nei 3 anni precedenti per progetti nazionali e regionali in materia di autonomia scolastica. Ecco, voce per voce, una guida rapida per consultare tutte le novità per la scuola contenute nel decreto salva precari.

Aggiornamento graduatorie (articolo 1, commi da 4-bis a 4-quater). Passa la norma che "congela" le graduatorie a esaurimento, rendendo, di fatto, inapplicabile, almeno per quest'anno, l'ordinanza con cui il 9 ottobre il Tar Lazio aveva disposto a Viale Trastevere di spostare entro 30 giorni gli aspiranti docenti dalla coda alla posizione a "pettine". La nuova disposizione consente, infatti, ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento di tali graduatorie per il biennio 2007-2008 e 2008-2009, di essere inseriti, anche, nelle graduatorie di altre provincie dopo l'ultima posizione di terza fascia nelle graduatorie medesime. Si chiarisce, poi, che, dal 2011, l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie è improntato al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento dalla provincia prescelta (sempre in occasione dell'aggiornamento per il biennio 2007-2008, 2008-2009) in altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione di graduatoria. Diventa, poi, impossibile modificare la scelta già precedentemente effettuata, in merito all'attribuzione del punteggio per i servizi prestati in relazione a una o più specifiche graduatorie. E, dopo un lungo tira e molla in aula, arriva l'esclusione di tutto il personale docente di ruolo dalle graduatorie: a decorrere dal 2010-2011, spiega la norma, chi è stato già assunto dall'amministrazione a tempo indeterminato non avrà più diritto a rimanere in lista di attesa.

Anagrafe studenti (articolo 1-bis-c). Conterrà anche i dati relativi alla valutazione dei ragazzi. Oltre che dati sensibili e giudiziari, e tutte le informazioni utili alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica.

Certificati di invalidità (articolo 1, commi da 4-septies a 4-decies). Arriva una stretta sulle certificazioni di invalidità, che, secondo gli ultimi dati diffusi nei giorni scorsi dal ministro "antifannulloni" Renato Brunetta scontano troppi abusi. Le nuove norme impongono a tutti, insegnanti, personale Ata e dirigenti scolastici, di inviare all'autorità scolastica la certificazione medica originale comprovante le condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei benefici. Le autorità scolastiche, poi, possono richiedere ulteriori accertamenti sugli invalidi, in caso di domanda di trasferimento in un'altra provincia, da svolgere in una Asl diversa da quella che ha esaminato la documentazione. La Asl dovrà essere individuata sul criterio della minore distanza dal luogo di residenza dell'invalido.

Contratti di disponibilità (articolo 1, comma 2). A professori e bidelli precari, rimasti a casa dal 1° settembre scorso per via dei tagli, è riconosciuta una sorta di priorità per le assegnazione delle supplenze per assenza temporanea dei titolari. Tale possibilità è, ora, riconosciuta anche a tutti coloro che hanno lavorato grazie alle graduatorie d'istituto. In questo caso, il "requisito minimo" diventa, in pratica, l'aver svolto semplicemente "supplenze temporanee di almeno 180 giorni". Sono esclusi dai questi benefici chi è stato collocato a riposo o chi ha firmato un contratto a tempo indeterminato.

Convocazione supplenti on line (articolo 1, comma 1-bis). Per risparmiare tempo e soldi, si consente la notifica degli atti di convocazione dei supplenti anche attraverso la casella di posta elettronica certificata (la cosiddetta Pec).

Entrata in vigore (articolo 2)

Al momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Libri di testo (articolo 1-bis-b). Si prevede che i libri di testo possono essere cambiati solo a seguito di modifica degli ordinamenti scolastici o se si passa agli e-books.

Nomina personale docente (articolo 1, comma 4.1). Per l'anno scolastico 2010-2011, il termine per procedere alle operazioni di nomina del personale docente è prorogato di un mese: dal 31 luglio, al 31 agosto.

Privatisti (articolo 1-bis-d). Dopo anni di discussione, passa la norma che impone un esame preliminare ai candidati esterni agli esami di maturità.

Progetti con le Regioni (articolo 1, comma 3). I precari possono, poi, essere impegnati in progetti ad hoc finanziati dalle Regioni per potenziare l'offerta formativa o adempiere l'obbligo dell'istruzione. Tali progetti sono concordati con l'amministrazione scolastica e possono durare da 3 a 8 mesi. E' prevista, anche, una sorta di indennità di partecipazione da liquidare agli interessati, a valere sulle risorse messe in campo dalle Regioni.

Razionalizzazione risorse (articolo 1-bis-a). Si stabilisce che i soldi destinati per i progetti nazionali e regionali in materia di autonomia scolastica, non spesi dalle scuole nell'ultimo triennio, tornano allo Stato per essere utilizzati per le spese di funzionamento degli istituti. Tale previsione si applica, anche, a tutte le somme riscosse dalle scuole al 31 dicembre 2009. A decorrere, poi, dall'esercizio finanziario 2010, le risorse per gli interventi formativi possono essere utilizzate, anche, per il sostegno al processo di riforma delle superiori, per la valorizzazione del merito e del talento degli studenti, nonché per le innovazioni tecnologiche presso le scuole statali.

Riconoscimento punteggi (articolo 1, comma 4). Sia ai titolari dei contratti di disponibilità che ai precari utilizzati nei progetti regionali è riconosciuta la valutazione dell'intero anno di servizio ai soli fini, però, dell'attribuzione del punteggio (12 punti) nelle graduatorie a esaurimento.

Sanatorie (articolo 1, da commi 4-quinquies a 4-octies). Nel decreto salva precari entrano, anche, norme omnibus che sanano situazioni pregresse "traballanti". In primo luogo, si stabilisce la validità dell'abilitazione all'insegnamento e del diploma di specializzazione per il sostegno dei docenti ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con decreto Istruzione del 9 febbraio 2005, n. 21, avendo maturato i prescritti 360 giorni di servizio alla data di scadenza delle domande, e non di approvazione della legge 143/04. Tali insegnanti sono inseriti a pieno titolo nelle graduatorie a esaurimento. Si prevede, inoltre, che i docenti ammessi con riserva, in quanto già di ruolo, ai corsi abilitanti indetti con i decreti Istruzione 9 febbraio 2005, n. 21 e 18 novembre 2005, n. 85, possono avvalersi del titolo ai fini della mobilità professionale. La conoscenza della lingua tedesca diventa fondamentale per insegnare nella provincia di Bolzano. Via libera, infine, a una mini sanatoria per i presidi siciliani. Grazie a un emendamento ad hoc, l'annullamento degli atti delle procedure concorsuali ordinarie e riservate a posti di dirigente scolastico indette prima dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 140/2008, non andrà a incidere sulle posizioni giuridiche acquisite dai candidati dei concorsi che in quanto vincitori o idonei sono stati assunti in servizio.

Tempo indeterminato (articolo 1, comma 1). Grazie a un accordo bipartisan, si ribalta l'originaria formulazione della norma che precludeva ai precari, contrattisti a termine, sia stabilizzazione che gli scatti di anzianità. Ora, invece, si ammette la possibilità che i cosiddetti "contratti di disponibilità" possano trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Solo, però, precisa il testo di legge, nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e delle graduatorie a esaurimento introdotte dalla Finanziaria per il 2007.

26 ottobre 2009

 

 

Dal Sito Internet del SOLE 24 ORE

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2009-11-19

TASSE PER LA FAMIGLIA

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Abc delle tasse per la famiglia

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26 ottobre 2009

I tributi e i contributi a sostegno del nucleo familiare, dalla A di Assegnatario della casa alla Z di Zona agevolata.

A cura di Giuseppe Maccarone, Tonino Morina, Ezio Pisapia

 

 

 

 

Assegnatario (coniuge) della casa familiare

Fin dall'introduzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), il ministero delle finanze riteneva che l'assegnazione della casa familiare al coniuge separato o divorziato, assegnatario anche dei figli, desse luogo ad un diritto reale di abitazione, come tale tassabile in capo all'assegnatario (per esempio, la moglie) e non in capo al proprietario (per esempio, il marito). La giurisprudenza di legittimità riteneva invece che l'assegnazione dava luogo ad un diritto obbligatorio, simile al comodato d'uso, che non comportava il trasferimento della soggettività passiva dal proprietario all'assegnatario. La questione ha perso importanza dopo l'esenzione dell'abitazione principale (se non classificata in categoria catastale A1, A8 o A9). Tuttavia, resta in vigore la disposizione che equipara a quella principale la casa familiare di proprietà del coniuge assegnante – con eventuale diritto all'esenzione – alla condizione che costui non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa assegnata.

 

Bonus fiscali

Sono diversi i bonus fiscali concessi alle famiglie, che possono ridurre il debito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef).

Il debito Irpef può infatti essere ridotto o azzerato dagli oneri deducibili e dalle detrazioni d'imposta spettanti al contribuente. Per "onere deducibile", si intende l'importo che si può sottrarre dal singolo reddito o dal reddito complessivo. Per detrazione, si intende la sottrazione di un importo dall'imposta, che da "imposta lorda" diventa "imposta netta". Sono previste detrazioni d'imposta per carichi di famiglia, per reddito di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, per alcune spese ("oneri") sostenute dal contribuente, e per canoni di locazione. Per le spese scolastiche è prevista la detrazione del 19 per cento. Sono importanti gli sconti previsti per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia, rispettivamente pari al 55 e al 36% e per la sostituzione di frigoriferi e congelatori (20%). E' anche previsto lo sconto Irpef del 19% dei canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro. Il massimo dello sconto Irpef ottenibile dallo studente universitario o dal familiare o genitore di cui lo stesso è fiscalmente a carico è uguale a 500,27 euro, pari al 19% di 2.633 euro.

I pensionati con età superiore a 65 anni e i genitori con bambini di età non superiore a tre anni, possono chiedere la carta acquisti, detta "social card". La carta acquisti, che vale 40 euro al mese, può essere data dagli uffici postali, se si hanno i requisiti di legge (esempio, meno di 15mila euro di risparmi in Banca, e un indicatore Isee della situazione economica equivalente non superiore a 6mila euro), ai pensionati con età pari o superiore a 65 anni o ai genitori con bambini di età non superiore a 3 anni. Per avere diritto al beneficio, deve trattarsi di cittadini italiani e residenti in Italia.

Componenti nucleo familiare (assegno per)

È un aiuto per le famiglie, erogato in base ai redditi familiari. Spetta ai nuclei familiari dei lavoratori dipendenti. L'importo varia in funzione del numero dei componenti della famiglia e del reddito complessivo della famiglia stessa (che deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito di lavoro dipendente). I valori vengono aggiornati ogni anno. La domanda va presentata al datore di lavoro. L'assegno viene corrisposto in busta paga.

Disoccupazione ordinaria e con requisiti ridotti

E' una prestazione per i lavoratori licenziati ma non per chi si dimette.

Ordinaria

Servono 52 settimane di contributi nei 2 anni precedenti la fine del rapporto; spetta per un periodo che va dagli 8 ai 12 mesi; l'importo varia dal 40% al 60% della retribuzione degli ultimi 3 mesi.

Con requisiti ridotti

Prevista per chi ha lavorato almeno 78 giornate (nell'anno di riferimento) purché assicurato da almeno 2 anni. Spetta, per un numero di giorni pari a quelli lavorati nell'anno precedente, per un massimo di 180 giornate. L'importo varia dal 35% al 40% della retribuzione.

Entrambe le indennità (ordinaria e a requisiti ridotti) sono soggette a un massimale.

 

Eredi (responsabilità degli eredi) per le imposte iscritte a ruolo

La regola generale del codice civile è che, salvo diversa volontà del testatore, gli eredi contribuiscono al pagamento dei debiti ereditari in proporzione delle quote ricevute. Ai fini della riscossione delle imposte sui redditi (Irpef; addizionali all'Irpef; imposte sostitutive o legislativamente equiparate a quelle sui redditi) vige il principio della responsabilità solidale: ciascuno dei singoli eredi può essere chiamato a rispondere dell'intero debito tributario, salva l'azione di regresso verso ciascuno dei coeredi. È vivamente dibattuto in dottrina, ma non definitivamente risolto in giurisprudenza, il problema se la responsabilità solidale sia circoscritta alle imposte sui redditi, o sia estesa a qualsiasi debito del defunto iscritto a ruolo, di natura tributaria (per esempio, Iva; contributi consortili) ed extra tributaria (per esempio, canoni di somministrazione dell'acqua).

 

Familiari conviventi e notificazione di atti in genere, anche tributari

Lo Stato e gli enti pubblici, quando esercitano la potestà d'imposizione, emanano atti d'imposizione variamente denominati (avvisi di accertamento e di liquidazione, cartella di pagamento, dinieghi di agevolazioni fiscali e di esenzione, rifiuti di rimborsi eccetera). Tali atti sono qualificati "recettizi", nel senso che sono validi solo se portati a conoscenza del destinatario. Possono essere notificati al contribuente o comunicatigli con raccomandata con avviso di ricevimento. Il pubblico ufficiale incaricato della notificazione, o l'agente postale incaricato di consegnare la raccomandata, devono cercare il destinatario dell'atto. In sua assenza possono consegnarlo ad altre persone (portiere e, talvolta, anche vicini di casa che accettino di riceverlo), fra cui i familiari conviventi, non minori di 14 anni e non palesemente incapaci. Il familiare che riceve la busta contenente l'atto deve essere diligente nel conservarlo e darlo al contribuente appena possibile, perché in caso di smarrimento è pregiudicata la possibilità di assumere gli atteggiamenti giuridici che il caso suggerisce (acquiescenza all'atto; tentativo di conciliazione con l'ente impositore; ricorso). Questa modalità di consegna non vale solo per gli atti tributari, ma per tutti gli atti soggetti a notificazione, anche con raccomandata.

 

Gravidanza (maternità e congedi parentali)

E' prevista una forma di tutela della gravidanza e del primo periodo di vita del bambino. Consiste in una sospensione del rapporto (in genere di 5 mesi) e in un'indennità a carico dell'Inps pari all'80% della retribuzione per le dipendenti e del reddito percepito per le parasubordinate. Inoltre, sia per la madre che per il padre - sino a 8 anni di vita del bambino - è possibile astenersi dal lavoro per assisterlo (per massimo 11 mesi), percependo un'indennità pari al 30%, pagata senza vincoli per i primi 6 mesi di fruizione ed entro i primi 3 anni del bambino; per i periodi successivi è, invece, condizionata dal reddito posseduto.

 

Handicap dei familiari (congedi e permessi)

I dipendenti che assistono parenti o affini entro il terzo grado, con handicap grave (non ricoverati), hanno diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito. La retribuzione per i giorni di congedo è a carico dell'Inps ma anticipata in busta paga dal datore di lavoro.

 

Income splitting

È un sistema d'imposizione, nell'ambito delle imposte sui redditi a carattere progressivo, che permette di attribuire a ciascun coniuge un imponibile pari alla metà della somma dei redditi. L'imposta progressiva viene in tal modo applicata a scaglioni con aliquote comparativamente inferiori, ed il risultato (imposta di ciascun coniuge) viene moltiplicato per due. Il metodo fu adottato per la prima volta dal Congresso USA nel 1948, dopo che la California aveva istituito l'opzione dei coniugi per il regime di comunione legale. Sebbene si trattava di una legge con finalità non fiscali, essa comunque incideva sulla determinazione del reddito (e, quindi, dell'imponibile) di ciascuno dei coniugi. Una variante evoluta dell'income splitting (letteralmente: condivisione del reddito) – tipico dei Paesi di lingua inglese – è il quoziente familiare (vedi), prevalente in Francia ed altri Paesi francofoni.

Isee

Indicatore della situazione economica equivalente

Individua criteri uniformi di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono alle Pubbliche amministrazioni contributi in danaro, o che, avendo richiesto servizi socio – assistenziali, devono pagarne il prezzo (esempio, tasse universitarie). Deve perciò trattarsi di prestazioni collegate, nella misura o nel costo, a determinate situazioni economiche, quantificate attraverso l'"indicatore". Questo è elaborato per l'intero nucleo familiare del quale fa parte l'utente, e consta essenzialmente di una frazione che contiene:

- al numeratore: la somma del reddito complessivo del nucleo, aumentata del 20 per cento del "patrimonio netto" familiare (valore dei beni mobili ed immobili della famiglia, diminuito di mutui contratti per l'acquisto di immobili e di altri elementi, come i canoni di locazione per l'abitazione familiare, e via dicendo);

- al denominatore: un coefficiente espressivo della composizione quantitativa (numero dei membri) e qualitativa (stato civile; figli di minore o di maggiore età; anziani; disabili; eccetera) della famiglia.

Il risultato della divisione è, appunto, un "quoziente" detto perciò "familiare". L'Isee è adottato da Equitalia anche ai fini del trattamento delle domande di dilazione delle cartelle di pagamento, specialmente per la determinazione del numero delle rate, entro il limite massimo di 72.

 

Lavoro dei familiari

Nel caso di imprese artigianali o commerciali, quando tra i familiari (coniuge, parenti entro il 3° grado, affini entro il 2° grado) non è stato costituito un rapporto di lavoro subordinato, autonomo, di collaborazione coordinata e continuativa o societario, si può costituire un'impresa familiare. In questo caso, il familiare che vi lavora in modo continuativo ha diritto al mantenimento (secondo le condizioni patrimoniali della famiglia); alla partecipazione agli utili (proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato); a una quota dei beni acquistati con gli utili e a parte dell'incremento dell'azienda compreso l'avviamento.

 

Matrimonio (congedo di)

Gli impiegati hanno diritto a un congedo retribuito dal datore di lavoro (massimo 15 giorni), per sposarsi. Il trattamento economico è a carico del datore di lavoro. Per gli operai di imprese industriali, artigiane o cooperative il congedo è di 8 giorni e viene pagato dall'Inps.

 

Nucleo familiare (responsabilità solidale dei membri del – per il pagamento della tassa sui rifiuti)

In caso di tassazione di un locale destinato all'abitazione di una famiglia, il decreto istitutivo della tassa sui rifiuti non individua affatto (contrariamente alla prassi seguita dai comuni) il soggetto passivo nel "capo famiglia" (in genere, il padre, secondo la vecchia legislazione sulla famiglia). La legge prevede invece che tutti i membri della famiglia sono responsabili in solido per il pagamento e per ogni altro adempimento che riguarda l'applicazione della tassa (fra cui, l'obbligo di dichiarazione originaria o di variazione).

Nucleo familiare (Commisurazione della tariffa d'igiene ambientale o Tia)

La Tia sulle case d'abitazione è strutturata in una parte fissa, commisurata alla superficie, ed in una parte variabile, rapportata al numero dei componenti della famiglia. L'applicazione della parte variabile alle case dei residenti è agevole, perché il Comune, in possesso degli stati di famiglia, è in grado di accertarne facilmente la composizione numerica. L'applicazione alle case dei non residenti comporta la necessità di accertamenti, di solito elusa dagli enti gestori attribuendo alla famiglia il numero massimo che la casa può potenzialmente ospitare. Si tratta chiaramente di un abuso, peraltro nemmeno regolarizzabile formalmente (per esempio, con un regolamento locale sulla tariffa), per il suo evidente contrasto con il principio comunitario che "chi inquina paga": in proporzione di quanto inquina, e non in virtù di una presunzione artificiosa e surrettizia della composizione familiare.

 

Orfani

Gli orfani di deceduti per causa di lavoro, di guerra, o servizio e i coniugi superstiti, anche se non rientrano nella categorie dei diversamente abili, sono beneficiari del collocamento obbligatorio. Per essi la legge prevede l'inserimento obbligatorio nelle aziende in misura pari a un soggetto (imprese fino a 150 dipendenti) e corrispondente all'1%, per le imprese con più di 150 dipendenti.

 

Parenti (congedo per i )

Per l'assistenza a un familiare con handicap grave, è previsto un congedo straordinario indennizzato. Il congedo ha la durata massima di due anni nell'arco della vita lavorativa e può essere frazionato a giorni, settimane, mesi. Il congedo è retribuito con un'indennità pari all'ultima retribuzione e da diritto all'accredito figurativo ai fini pensionistici; complessivamente l'importo massimo erogabile aggiornato al 2009, è pari a € 43.276,13 (soggetto a rivalutazione annuale).

Prestazioni di sostegno al reddito CIG (cassa integrazione guadagni)

Nei casi di difficoltà dell'impresa, anche collegata alla situazione economica generale, la prestazione dei dipendenti può essere sospesa o ridotta. La conseguente perdita di retribuzione dei lavoratori viene indennizzata dalla cassa integrazione (ordinaria o straordinaria). L'intervento della cassa varia in funzione del settore in cui opera l'azienda. L'integrazione salariale è pari all'80% della retribuzione complessiva che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate e non può superare un massimale mensile che varia in relazione al reddito e che viene rivalutato ogni anno.

 

Quoziente familiare

È una variante evoluta del sistema, già illustrato sopra, dell'income splitting. Nei sistemi di imposizione del reddito improntati a criteri di progressività (aliquote crescenti al crescere del reddito), tende a mitigare l'imposizione in funzione della composizione quantitativa e qualitativa della famiglia. Consiste nel suddividere il reddito familiare complessivo per un coefficiente convenzionale di quantificazione dei membri (coniuge e figli), in modo da ottenere l'imponibile, rappresentato dal "quoziente familiare" vero e proprio). Applicando all'imponibile così ottenuto le aliquote dei diversi scaglioni, si ricava l'imposta che poi va moltiplicata per il numero (convenzionale) dei membri che aveva concorso a formare il quoziente. Il sistema è adottato da 13 Paesi dell'area OCSE (Belgio, Francia, Grecia, Lussemburgo, Portogallo, Svizzera, Stati Uniti d'America, Germania, Islanda, Irlanda, Norvegia, Polonia e Spagna), ma non dall'Italia, che adotta il quoziente familiare per l'Isee e non per l'Irpef. In Francia il quoziente familiare è stato esteso anche alle famiglie "di fatto" (coppie semplicemente conviventi, o altri membri non vincolati dal matrimonio, ma da Patti civili di solidarietà, detti "Pacs"), sempre che siano trascorsi almeno tre anni dal patto.

 

Residenza della famiglia (agevolazioni tributarie per l'acquisto della prima casa)

Per l'acquisto dell'abitazione principale, sono previste delle agevolazioni fiscali subordinate, tra l'altro, alla condizione che l'acquirente vi abbia o vi stabilisca la propria residenza tassativamente entro diciotto mesi dall'acquisto. Accade sovente che la famiglia risieda nell'immobile agevolato, ma che l'acquirente abbia, per varie ragioni, la residenza "anagrafica" altrove. Si è molto discusso, in giurisprudenza, se è prevalente la residenza anagrafica di uno dei membri della famiglia (l'acquirente), o la residenza effettiva dell'intera famiglia, considerata come autonomo ed unitario soggetto di diritti. Quest'ultimo indirizzo giurisprudenziale aveva anche indotto il legislatore a modificare la nozione di abitazione principale, che viene identificata solo presuntivamente, e salva la prova contraria, con quella coincidente con la residenza anagrafica. La disposizione però ha un limitato effetto ai fini dell'imposta comunale sugli immobili. Invece il conflitto di orientamenti in seno alla Corte di cassazione, ai fini delle imposte di registro (e sull'Iva) che colpiscono l'acquisto, non è stato ancora risolto, a quanto ci consta, da una sentenza delle sezioni unite.

 

Successioni e donazioni (imposta sulle -)

L'imposta sulle successioni fu interamente abolita nel 2001 e poi ripristinata nel 2006, ma con significative agevolazioni soprattutto per le successioni fra coniugi e parenti in linea retta o collaterale (figli e genitori, nonni e nipoti; fratelli e sorelle). Attualmente, i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta nelle misure seguenti: a) beni devoluti al coniuge ed ai parenti in linea retta: 4% sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro; b) beni devoluti a fratelli e sorelle: 6% sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro. Imposte identiche colpiscono le donazioni a favore dei medesimi soggetti.

 

Trasformazione del rapporto di lavoro

Per soddisfare le esigenze familiari, i lavoratori possono chiedere all'azienda la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. La legge prevede una priorità della trasformazione nei casi in cui i lavoratori debbano assistere il coniuge, i figli o i genitori affetti da malattie oncologiche. Analogo diritto di precedenza è stabilito per i lavoratori con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap.

 

Unico occupante, "single" ai fini della tassa sui rifiuti

La tassa sui rifiuti contempla la facoltà, ma non l'obbligo dei Comuni di stabilire nel proprio territorio un'agevolazione a favore dei "single", fino ad un terzo della tassa applicata alle altre case di abitazione.

Uso (comodato d'uso per abitazioni principali concesse a parenti). Regime ai fini ICI)

I comuni avevano (e tuttora hanno, in relazione a case di tipo A1, A8 ed A9) la possibilità di equiparare alle abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo anche il grado di parentela. Con l'introduzione dell'esonero da Ici delle abitazioni principali, il beneficio è stato esteso alle abitazioni in uso gratuito a propri parenti, sempre che il regolamento comunale di assimilazione era vigente alla data del 29 maggio 2008.

 

Versamenti

Gli importi a saldo dovuti per l'Irpef e le relative addizionali, se versati in unica soluzione, sono arrotondati all'unità di euro. Considerato che nella dichiarazione dei redditi, Unico o 730, gli importi sono indicati con arrotondamento all'unità di euro, i versamenti si eseguono a partire da 13 euro. Il "minimo" di esonero, fissato a 12 euro, è previsto sia per il pagamento sia per il rimborso. Questo significa che il "minimo", come esonera dal pagamento, esclude che possa essere rimborsato. Gli importi che superano il "minimo" sono dovuti o sono rimborsabili per intero. E' inoltre stabilito che, in mancanza di delibere regolamentari da parte dei comuni, i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi per gli importi fino a 12 euro. Perciò, ai fini Ici, si paga o si rimborsa a partire da 12,01 euro.

 

Zero tasse

E' il sogno di tutti gli italiani: non pagare le tasse. Ma gli esoneri sono pochi e limitati a chi ha redditi bassi le cui imposte sono "azzerate" dalle deduzioni o dalle detrazioni d'imposta spettanti. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi sussiste anche nell'ipotesi in cui le addizionali regionale e comunale all'Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta. Sono in ogni caso esonerati dalla dichiarazione i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, che hanno un'imposta lorda corrispondente al reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze, della deduzione per la progressività dell'imposizione e della deduzione per familiari a carico che, diminuita delle ritenute, non supera 10,33 euro.

Le famiglie attendono ancora la famosa esenzione dalla tassazione per le famiglie mono-reddito che potrebbero fruire di una zona franca, nel senso che, fino a un certo limite di reddito, sarebbero esclusi dall'Irpef. Per il momento, il Fisco penalizza la famiglia monoreddito, con un solo coniuge titolare di redditi. La ragione di questa disparità è dovuta alla progressività delle aliquote Irpef che aumentano in funzione del reddito. Più alto è il reddito della persona fisica, più pesante è il carico fiscale da sopportare. Per le famiglie, la speranza è nella promessa introduzione del "quoziente familiare" che tiene conto della composizione del nucleo familiare.

Zona agevolata

Parte del territorio nazionale in cui si applicano disposizioni di favore, per lo più d'ordine tributario. Zona o cintura è la parte del territorio o area avente particolari caratteristiche o una speciale destinazione o funzione. Sono di norma agevolati i contribuenti colpiti da sinistri particolarmente rilevanti. Ad esempio, alcune agevolazioni sono state disposte per le persone fisiche e gli altri contribuenti colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009 che ha colpito la regione Abruzzo. Di recente, sono state fissate le regole per la garanzia dello Stato sui finanziamenti per le case di abitazione colpite dal sisma dell'Abruzzo. Un decreto del 10 settembre 2009, del ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 242 del 17 ottobre 2009, indica infatti "Criteri e modalità di concessione della garanzia dello Stato sui finanziamenti finalizzati alla ricostruzione o riparazione degli immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, ovvero all'acquisto di immobili sostitutivi".

26 ottobre 2009

 

Dal Sito Internet del SOLE 24 ORE

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2009-11-19

Green job

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L'abc dei green job

di Eleonora Della Ratta

27 ottobre 2009

Lo sviluppo di un'economia sostenibile è l'occasione per creare nuove professioni o aggiornare attività classiche in chiave ecologica. I mestieri verdi sono in continua evoluzione, interessano tutti i settori e richiedono una preparazione sempre più mirata già a partire dall'università.

Dalla A di auditor ambientale alla Z di zoologo, ecco quali sono le professioni più richieste.

A

AUDITOR AMBIENTALE

L'auditor è la figura professionale che, all'interno dell'azienda, dovrebbe creare più posti di lavoro. Sarà quindi un ispettore che avrà il compito di verificare l'ottemperanza di tutte le disposizioni comunitarie applicate ai processi d'impresa. Nella grande industria egli sarà responsabile di un team di persone: le sue competenze, oltre che tecniche e legali, saranno anche manageriali.

Formazione. Per diventare auditor è necessario avere una competenza approfondita delle tecniche di auditing, ma anche dalle normative dei regolamenti ambientali e delle certificazioni. Corsi specifici vengono organizzati dalle università, come per esempio il master in Management delle imprese di servizi energetici e ambientali, ma anche dalle scuole Emas presenti nelle principali province italiane.

B

BIOINGEGNERE

Le biotecnologie stanno avendo uno sviluppo sempre maggiore in tutta Europa, con applicazioni a livello industriale nei settori più diversi, dal packaging alimentare e farmaceutico, alla produzione di bottiglie, componentistica auto o fibre tessili totalmente bio. Centri di eccellenza sono presenti anche in Italia e la ricerca di figure specializzate è in crescita: sono necessari in particolare bioingegneri, che abbiano competenze di ingegneria industriale e di alcuni processi generalmente insegnati nell'ambito dell'ingegneria biomedica.

Formazione. È una professione totalmente nuova per la quale non è previsto ancora un percorso formativo ad hoc. I tradizionali corsi di laurea in bioingegneria si concentrano soprattutto nel campo medico, ma alcune università, tra cui Padova hanno attivato all'interno della facoltà dei corsi dedicati proprio allo studio di materiali industriali biocompatibili. È possibile trovare percorsi di studio adatti, per esempio, anche nei Politecnici di Milano e Torino e all'Università dell'Aquila.

C

CERTIFICATORE ENERGETICO

Il certificatore energetico è un professionista accreditato, laureato, in grado effettuare una diagnosi energetica dell'edificio e produrre un attestato di certificazione eventualmente utile a fini fiscali, per il rogito di un immobile o per l'edificazione di una nuova costruzione. La legge che impone la certificazione energetica sugli edifici all'atto della compravendita ha aperto la strada a questa nuova professione. Al momento non è possibile quantificare quanti certificatori esistono in Italia, ma 9.000 sono solo in Lombardia, dove esiste un albo apposito

Formazione. I requisiti minimi dipendono dalla legislazione regionale: in genere è necessario avere almeno un diploma o una laurea di primo livello, meglio se in ingegneria, ed è necessario aver frequentato un corso abilitativo, come quelli organizzati dal Cened. In alcune regioni è iscritto ad un apposito albo dei certificatori.

D

DIALOGATORE PER L'AMBIENTE/ DISASTER MANAGER

E' un professionista altamente qualificato che lavora all'interno della Protezione Civile e può anche essere consulente esterno: insomma è colui che cerca di "difenderci" contro le calamità naturali (inondazioni, dissesto idrogeologico, incendi e terremoti che colpiscono la nostra penisola). Il responsabile di pianificazione a difesa del suolo è un tecnico altamente professionale, ingegnere o geologo, che progetta e pianifica la cura del territorio (pulizia del bosco, percorsi di riforestazione, pulizia acque nostrane, terremoti).

Formazione. Le prime figure di disaster manager italiani furono formate dalla Protezione Civile a partire dal 1995/96. Oggi questi corsi vengono organizzati nelle singole regioni. Per un calendario completo è possibile consultare il sito dell'associazione italiana distaster manager.

E

ENERGY MANAGER

Il consulente energetico è colui che propone un uso intelligente dell'energia a famiglie e imprese. Per legge, gli energy manager lavorano nelle grandi industrie o presso enti pubblici e privati, ma in futuro essi saranno a disposizione di piccole e medie imprese e degli utenti per un utilizzo più nazionale dell'energia. Il profilo professionale di questo specialista è quindi quello di un tecnico con una laurea in ingegneria o in architettura.

Formazione. Per diventare energy manager è necessario essere inseriti in un apposito elenco curato e gestito dalla FIRE per incarico del Ministero delle Attività produttive. Master specifici per preparare a questa professione vengono organizzati dalle università nelle facoltà di economia, ma anche Fire ed Enea offrono corsi di aggiornamento.

F

FOTOVOLTAICO

Grazie agli incentivi del conto energia, anche in Italia si stanno diffondendo gli impianti fotovoltaici e, secondo i dati Wwf, nel solare fotovoltaico il Paese offre 1.700 posti di lavoro, ma con un trend in crescita (basta pensare che in Germania sono oltre 23mila). Spazio ai progettatori, in gran parte ingegneri meccanici riconvertiti, agli installatori e ai manager: nel settore sono necessari professionisti con competenze che spaziano dall'analisi, studio e progettazione dei sistemi fotovoltaici alla gestione e manutenzione degli impianti. Le università, per esempio Roma Tor Vergata, hanno attivato specifici master in ingegneria del fotovoltaico.

Formazione. Corsi avanzati di installazione vengono organizzati da associazioni come Kyoto Club, mentre per la progettazione sono gli ordini regionali degli ingegneri a offrire corsi di aggiornamento per i propri iscritti che vogliono specializzarsi nel settore.

G

GREEN JOB

Il termine inglese indica i "mestieri verdi", tutte quelle professioni che sono nate o si sono sviluppate intorno all'industria e ai servizi di stampo ecologico. I green job hanno dato un'occupazione a 3,4 milioni di lavoratori in Europa e, per facilitare l'incontro tra domanda e offerta, in Italia è nato il primo sito internet di annunci di lavoro verdi. Ispirandosi a siti stranieri come Environmentjob, il portale italiano è dedicato alla ricerca del lavoro e alla selezione del personale orientato all'ecologia, alle professioni legate allo sviluppo della green-economy e alle energie alternative.

I

INSTALLATORE

Che si tratti di impianti fotovoltaici o di pannelli solari, i tecnici più richiesti dal mercato del lavoro sono gli installatori. Spesso si tratta di ingegneri e tecnici con competenze nell'ambito dell'energia rinnovabile che adattano le proprie conoscenze di base per la progettazione e l'installazione di impianti solari termici o fotovoltaici. Con lo sviluppo del settore, però, sono nati professionisti già specializzati nel ramo delle rinnovabili. Diversi i percorsi: gli installatori di impianti fotovoltaici provengono in genere da un'esperienza come impiantista nel ramo dell'energia elettrica, mentre la progettazione è seguita da ingegneri o architetti.

Formazione. Corsi avanzati di installazione vengono organizzati dalle associazioni o dalle imprese più grandi per i propri addetti, mentre per la progettazione sono gli ordini regionali degli ingegneri e degli architetti a offrire corsi di aggiornamento per i propri iscritti che vogliono specializzarsi nel settore.

K

KYOTO PROTOCOLLO

Non rispettare i parametri fissati dal protocollo di Kyoto, in vista degli obiettivi da raggiungere entro il 2012, ci costa 42 euro al secondo. Il debito per il 2008 è stato stimato intorno a 1,3 miliardi di euro per lo sforamento dei limiti di emissioni di CO2. Per questo lo sviluppo di settori come la bioedilizia, le costruzioni a basso impatto energetico e una mobilità verde (lo sforamento climatico nel settore trasporti è del 27%, secondo i dati Wwf) sono necessari per rispettare gli impegni con l'Unione europea, oltre ad essere una possibilità di sbocco occupazionale.

L

LEGGE

Anche gli avvocati sono diventati verdi. Non esiste ancora una formazione specifica, ma per chi, dopo la laurea in giurisprudenza e l'abilitazione, si specializza come eco-avvocato, il lavoro non manca. Richiesti da enti e aziende il giurista esperto in legislazione verde permette di orientari tra le leggi sull'ambiente, sempre più rigide e restrittive. Sono soprattutto gli impianti chimici e petrolchimici ad avvalersi della consulenza, ma anche le pubbliche amministrazioni. Gli studi legali più grandi dedicano un professionista specializzato anche alle imprese che vogliono allargare il proprio business ai settori dell'innovazione sia in Italia che all'estero, grazie a competenze sulla legislazione internazionale. Molte università hanno attivato Master di specializzazione su tematiche relative al diritto ambientale e permettono ad un neo laureato di trovare velocemente un proprio ramo di attività ancora poco battuto, con retribuzioni che partono dai 20mila euro lordi l'anno.

M

MANAGER VERDI

Come liberi professionisti o in un team di esperti gestiti dalle società di consulenza, i manager verdi sono molto richiesti dalle aziende per far fronte ai problemi di risparmio energetico, certificazione e sostenibilità ambientale. Si tratta di esperti dell'ambiente, con conoscenze nel settore delle energie rinnovabili, degli aspetti regolatori e normativi. Seguono tutti i settori dell'azienda, dall'acquisto alla certificazione, fino al marketing e alla strategia d'impresa per diffondere anche tra i dipendenti la cultura verde. La retribuzione, in una grande azienda, può arrivare fino ai 90 mila euro lordi all'anno.

N

NUOVE PROFESSIONI

La green economy ha offerto spazi per la nascita di nuove professioni, ma soprattutto per la riconversione di attività classiche in una versione eco. È il caso degli ingegneri, dei tecnici installatori, dei chimici ma non solo. L'aumento della domanda nel settore delle rinnovabili comporta anche una riconversione dei lavoratori, delle aziende e dei distretti in crisi: basta pensare a quanto è accaduto nell'Etna Valley in Sicilia. La nascita di nuove imprese genera anche la richiesta di tecnici commerciali di energie rinnovabili, professionisti in grado di setacciare il territorio alla ricerca di opportunità e occasioni per la costruzione di impianti solari, eolici o a biomassa.

 

O

ORGANIZZATORE DI EVENTI

Tutte le professioni si possono rinnovare con un'anima ecocompatibile: gli organizzatori di eventi non fanno eccezione e si stanno sviluppando agenzie in grado di garantire un convegno, ma anche un matrimonio, a basso impatto. L'idea è quella di utilizzare materiale riciclato per i documenti cartacei, offrire buffet a base di prodotti a chilometri zero, dare in omaggio cartelle in tessuto o altri oggetti altamente biodegradabili. Un modo originale per reinventare una professione che, negli ultimi anni, ha sofferto di una forte concorrenza.

P

PROGETTISTA VERDE

Fino ad oggi i progettisti di aree verdi erano specializzati in giardini zen o all'italiana, in base al gusto dei clienti. Oggi anche in questo settore il basso impatto è diventata la regola e l'architettura naturale, come viene definita, richiede sempre più spesso il coinvolgimento di queste figure professionali per realizzare ambienti in cui la struttura edilizia e lo spazio verde sono sempre più integrati. Giardini che tornano ad essere anche orti, seguendo l'esempio della first lady Michelle Obama, che ha fatto da apri pista, seguita a ruota dalla regina d'Inghilterra. Il progettista è in genere un architetto ed è una figura molto richiesta anche dagli enti locali per la gestione degli spazi verdi e dei giardini.

Q

QUALITY MANAGER

È un professionista che, attraverso le proprie consulenze, riorganizza le attività aziendali, le ottimizza e consente di raggiungere la certificazione di qualità e quella ambientale. Un riconoscimento dell'Uni (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) che diventa anche un marchio per i prodotti o per l'azienda: le imprese che spontaneamente decidono di osservare le norme ISO 14001 si sottopongono alla valutazione di un soggetto certificatore esterno, che verifica periodicamente il rispetto delle norme ambientali relative agli scarichi, alle emissioni, ai rifiuti. Il Quality Management imposta un sistema ambientale e una gestione della qualità che rispetti la normativa.

R

RIFIUTI

La riduzione e gestione dei rifiuti è un problema ad ampio raggio che offre spazio per numerose attività. Nel settore dell'imballaggio, per esempio, sono richiesti chimici e bioingegneri capaci di portare avanti la ricerca per ottenere materiali ecocompatibili al 100%, come le bioplastiche. Sul fronte dello smaltimento, invece, sono richieste figure tecniche.

Formazione. All'Università di Siena è nato un master in Geotecnologie ambientali che forma professionisti in grado di progettare e gestire gli impianti di smaltimento dei rifiuti, la bonifica di siti contaminati, valutando l'analisi del rischio e valutazione dell'impatto ambientale.

S

SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

È la parola d'ordine per tutti i tipi di prodotto immesso sul mercato: ridurre l'impatto negativo dei sistemi di produzione è alla base delle aziende del futuro. Ma è anche un brand, perché i consumatori sono sempre più attenti a ciò che è "eco". Una tendenza che rende necessarie competenze mirate a tutti i livelli e in ogni settore, dalla mobilità ai servizi: fondamentale è la ricerca su cui le imprese e gli enti pubblici devono investire per trovare soluzioni innovative. Ecco che quindi i aprono porte per biologi, chimici e ingegneri interessati a migliorare i materiali, il sistema di produzione, la modalità di smaltimento dopo l'uso e gli effetti ambientali di ogni singolo prodotto.

T

TOUR OPERATOR

Sempre più turisti sensibili verso la natura e il paesaggio, i luoghi a rischio di contaminazione, un rapporto stretto con il mondo verde. E i tour operator si adeguano affidandosi a professionisti preparati come guide naturalistiche, qualcosa in più rispetto alla tradizionale guida turistica ma diversa anche dalla guida alpina. Il suo compito è di accompagnare gruppi o singoli alla scoperta delle meraviglie ambientali attraverso nuovi itinerari: può essere richiesta la laurea in biologia o scienze naturali o simili, ma sono fondamentali discrete conoscenze di botanica, geologia e zoologia.

U

UNIVERSITA'

Corsi di laurea e master si adeguano, anche se lentamente, al mercato del lavoro e offrono percorsi formativi ad hoc per le professioni verdi. Oltre alle tradizionali scienze naturali e biologia, anche ingegneria, architettura e scienze della comunicazione prevedono corsi di laurea dedicati all'ambiente. I master, in particolare, uniscono questioni normative e ambientali, puntando soprattutto sulle problematiche di interesse di amministrazioni ed enti pubblici. Anche il ramo dell'economia si tinge di verde, con master dedicati a temi strategici per le imprese quali i cambiamenti climatici, le fonti rinnovabili e la finanza legata all'ambiente.

V

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

Non c'è mattone che possa essere posato senza la valutazione di impatto ambientale, uno strumento che permette di individuare, descrivere e valutare gli effetti dell'attuazione o meno di un determinato progetto. I tecnici in grado di preparare questo tipo di documentazione sono in genere diplomati o laureati e hanno completato la loro formazione attraverso percorsi interdisciplinari, così da essere aggiornati sia sulle evoluzioni normative a livello locale, nazionale e comunitario in tema di valutazione di impatto ambientale, che sul piano tecnico-scientifico. Lavorano come liberi professionisti o all'interno delle aziende.

W

WWF

È lo studio del WWF "Low carbon jobs for Europe" (Lavori a basso contenuto di carbonio per l'Europa) a dare una dimensione allo sviluppo dei lavori verdi: con circa 3,4 milioni di posti di lavoro in tutta Europa, le attività economiche ecologiche stanno superando le industrie inquinanti (2,8 milioni). Con una crescita significativa in tutti i settori, in particolare eolico, solare fotovoltaico, biomasse, mobilità pubblica e settore edile che vanno a incrementare le file nei settori correlati con altri 5 milioni di posti.

Z

ZOOLOGO

L'attenzione sempre più diffusa verso una coscienza ecologica ha trasformato questa figura professionale che oggi si trova a svolgere, soprattutto nei grandi parchi, le mansioni del manager oltre a quelle dello studioso di scienze naturali. Accanto alla difesa del patrimonio zoologico e naturale locale, deve avere la capacità di gestire e coordinare il personale, oltre a pianificare le attività del parco naturale, anche in relazione con progetti di sviluppo turistico ed educativo.

27 ottobre 2009

 

Dal Sito Internet del SOLE 24 ORE

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2009-11-19

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IL NUOVO ABC DELL'ECONOMIA / Il diavolo nelle parole: i miti infranti dalla crisi

di Fabrizio Galimberti

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10 Ottobre 2009

Un dizionario è una cosa seria, specie se si tratta di un dizionario di economia. E quello che viene presentato dal Sole 24 Ore oggi in edicola è l'"Abc" in trecento voci di una crisi dolorosa, un sillabario della Grande recessione che ha squassato l'economia mondiale.

Di queste parole, sigle, acronimi, espressioni che sono usciti dalle stanze più o meno ovattate della finanza e sono stati gettati in faccia ai risparmiatori abbiamo cercato di dare conto, unendo completezza e chiarezza. Ma questa crisi ha anche destato fiere passioni, voglie di incolpare e pruriti di punire. Voglie e passioni non debbono trovare posto in un dizionario, ma possono far capolino in un anti-dizionario, in una carrellata di voci sul filo dell'ironia. E per alcune delle voci del dizionario diamo allora qui di seguito un trattamento più avventuroso...

Aspettative razionali (teoria delle)

Supponiamo che il governo, nella sua infinita bontà, mandi a casa di ogni cittadino un assegno di mille euro, per sostenere la domanda in una situazione di crisi economica. Che cosa ne fate? Niente, naturalmente. Risparmiate tutti i mille euro per pagare le imposte. Quali imposte? Quelle future: lo stato ha speso questi mille euro, e questa maggiore spesa dovrà essere compensata in futuro da un aumento delle tasse. Quindi il cittadino previdente mette questi soldi in un cassetto, così da poter in futuro pagare quelle maggiori imposte. Benvenuti alla "teoria delle aspettative razionali".

Bad bank

La "banca cattiva" risolve il problema della coabitazione: ogni uomo è un impasto di angelo e di demone e la stessa cosa vale per le banche. Ma possiamo separare quei gemelli siamesi: togliamo dai bilanci delle banche i veleni e le tossine e gettiamoli nella bad bank. Il gioco è fatto. Rimane solo la "banca buona" (vedi la prossima voce).

Banca Commerciale

Anche dopo aver tolto dalla banca i titoli tossici, quel che rimane è però un angelo poco custode: rimane un'istituzione che ti presta l'ombrello quando splende il sole e lo rivuole indietro quando piove.

Banca d'affari

Specie inviad'estinzione.Anche in Ame-rica le banche d'affari ( o banche d'investimento), dopo aver fatto gli affari loro, si sono affrettate a chiedere lo statuto di banca commerciale, così da avere accesso agli aiuti finanziari del Tesoro e della Banca centrale.

Basilea 1 e 2

Queste regole dovevano proteggere le banche da se stesse, cioè assicurare che avessero abbastanza capitale per fronteggiare i rischi che prendevano. Ma non ha funzionato. Nei cantieri delle riforme c'è un "Basilea 3". Funzionerà? Chissà. Forse poi ci vorrà un "Basilea 4". In ogni caso, i matematici ci rassicurano: l'elenco dei numeri è infinito...

Bolla speculativa

Homo bulla est, disse Marco Terenzio Varrone, un letterato romano del I secolo a.C. E se l'uomo "è bolla", non possiamo sperare molto. Se nell'uomo la ragione coesiste con la "bolla", con il farsi trasportare da pulsioni emotive profonde, anche quando sono in ballo le fredde ragioni dell'economia e della finanza, allora, per parafrasare il Vangelo, "le crisi saranno sempre fra voi".

Carry trade

Con il carry trade si prende a prestito una valuta che costa poco e si compra con quei soldi una valuta che rende di più. Semplice, no? Sì, può funzionare, fino a che smette di funzionare. Intanto, il cerino acceso gira da un trade all'altro...

Cartolarizzazioni

Con le cartolarizzazioni i prestiti vengono trasformati in obbligazioni vendute al pubblico. Così i soldi prestati tornano "magicamente" alla banca, il rischio viene trasferito ai compratori dei titoli cartolarizzati e le banche realizzano l'antico sogno dell'umanità: la botte piena e la moglie ubriaca.

Cat bond

Per i conoscitori dell'inglese, cat non sta per "gatto" ma per "catastrofe". I cat bond sono usati per limitare i danni ai bilanci degli assicuratori causati da disastri naturali. Chissà che non emergano un giorno da questa crisi anche dei catastrophe bond che proteggano i nostri bilanci dai danni causati da banchieri avidi, politici distratti e regolatori addormentati al volante...

Cattura regolatori

Variante del gioco di "guardie e ladri", già immortalata nell'omonimo film con Totò e Aldo Fabrizi, in cui le guardie e i ladri raggiungono un amichevole accomodamento.

Cdo

Titoli sintetici a fronte dei quali ci sono una serie di attività finanziarie che vengono cartolarizzate. I Cdo square, o "Cdo al quadrato" esistono, e sono Cdo che comprendono altri Cdo. I "Cdo al cubo" ancora non sono stati inventati. Ma abbiate fiducia: gli ingegneri finanziari stanno lavorando al problema...

Cds

Il famoso miliardario americano Warren Buffett li ha definiti "armi finanziarie di distruzione di massa". Si tratta in pratica di titoli che servono a esprimere un giudizio di diffidenza o di fiducia nei confronti di una certa azienda. Ma le modalità con cui questo giudizio viene espresso (in punti base/anno per 10mila di capitale assicurato) e soprattutto la facilità con cui un giudizio negativo, in mercati spesso illiquidi e sottili, può trasformarsi da palla di neve in valanga, garantiscono che questi particolari derivati costituiscono, fra i giocattoli della nuova finanza, un balocco particolarmente pericoloso.In circolazione c'erano, a fine 2008, Cds per 45mila miliardi di dollari: cifre astronomiche, in tutti i sensi (se i dollari fossero chilometri, quei 45 trilioni sono di più di quelli che ci vogliono per arrivare ad Alpha Centauri).

Core tier 1

È il "core" (direbbero i napoletani) della banca, il capitale in prima linea, quello che offre il petto (direbbe Shakespeare) alle "frecce e strali di fortuna avversa". Fortunatamente le banche stanno rafforzando il giubbotto anti-proiettile che protegge il "core".

Deficit pubblico

Una delle conseguenze più interessanti di questa crisi è che ha messo a tacere quanti tuonavano, un giorno sì e un giorno no, sui mali dei disavanzi pubblici (ma che prima si guardavano bene dal tuonare contro i mali dei disavanzi privati, dal risparmio zero delle famiglie americane ai debiti del settore finanziario di qua e di là dell'Atlantico). I disavanzi pubblici si sono rivelati un baluardo contro il dilagare della crisi. E in futuro? Non bisognerà riportarli sotto controllo? Certo. Ma, come disse Sant'Agostino: "Signore, fammi casto ma non ancora ".

Depressione

Stato di grave prostrazione del sistema economico, che spesso induce sintomi analoghi in famiglie e imprese. Gli psichiatri la curano con i farmaci, i governi con gli stimoli. Un indicatore di depressione è il numero di volte che la parola viene menzionata nella stampa. Secondo questo indicatore, la situazione sta migliorando.

High frequency trading

Nobile forma di negoziazione, ad alto contenuto sociale ed educativo, che consiste nel far sparare da un supercomputer ordini di acquisto o di vendita un nanosecondo prima degli altri, dopo aver analizzato le tendenze del mercato nei nanosecondi precedenti.

Rischio sistemico

In teoria è lo studio dell'accumulo delle gocce, per determinare quando l'ultima goccia fa traboccare il vaso. Se ne parla molto, generalmente dopo che il vaso ha traboccato.

Stress test

Riguarda le banche, ed è un test per vedere quanto possono resistere quando l'economia è stressata. In situazioni depressive bisognerebbe estenderlo a piccole, medie, grandi imprese, e anche a famiglie, idraulici, badanti, membri del parlamento, governanti e governatori.

10 Ottobre 2009

 

Dal Sito Internet del SOLE 24 ORE

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Decreto Ronchi Privatizz. Acqua

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Abc decreto Ronchi

di Claudio Tucci

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13 ottobre 2009

"Dai nostri archivi"

L'Abc della Finanziaria 2010

L'abc della Comunitaria

Le scadenze fiscali dal 1° al 16 ottobre

RIFORME / Uno strike per i servizi locali

Via libera al decreto legge salva-infrazioni

C’è di tutto di più nel decreto legge Ronchi di attuazione di obblighi e sentenze comunitarie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre scorso. Il provvedimento, collegato alla Comunitaria per il 2008, approvata poco prima dell’estate, che mira a risolvere le criticità della normativa italiana evidenziate da Bruxelles, al fine di scongiurare l’applicazione di pesanti sanzioni all’Italia. Tra i principali "aggiustamenti" del diritto interno, spicca quello sugli "appalti trasparenti", limitando l’esclusione dalla partecipazione alle gare dei soggetti che si trovino, rispetto a un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo o in una qualsiasi relazione, "anche di fatto".

Salta, poi, l’obbligo, previsto dalla legge italiana, di nomina di un rappresentante fiscale residente nel Belpaese per le imprese assicurative di altri Stati membri ai fini del pagamento dell’imposta dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi e, in materia di trasporto ferroviario, si investe, tra l’altro, l’organismo di regolazione della facoltà di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie al gestore dell’infrastruttura, alle imprese ferroviarie e agli operatori del settore.

Diventa, invece, obbligatoria la nomina del rappresentante fiscale per l’assolvimento degli obblighi e dei diritti in materia di Iva solo per i soggetti privi di stabile organizzazione in Italia. Novità in arrivo, anche, in materia di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e, sul fronte della promozione dell’ambientalizzazione delle imprese, si semplificano le procedure per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (aia).

Ma, ecco, voce per voce, in ordine alfabetico, tutte le novità contenute nei 21 articoli del decreto legge Ronchi, entrato in vigore il 26 settembre scorso.

Aiuti illegittimi (articolo 19). Si interviene in materia di recupero degli aiuti di Stato in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, specificando che, per la determinazione della base imponibile ai fini del recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte, non assumono rilevanza le plusvalenze derivanti dalle operazioni straordinarie realizzate dalle società cosiddette exmunicipalizzate. Viene consentito, poi, all’Agenzia delle Entrate di integrare o modificare in aumento, con notificazione di nuovi avvisi, gli accertamenti da essa emessi al fine di pervenire alla corretta determinazione della base imponibile. Tali modifiche, specifica la norma, sono state introdotte al fine di dare maggiore efficacia all’azione di recupero, consentendo agli 007 del Fisco di esercitare, ai fini del recupero degli aiuti, poteri di accertamento analoghi a quelli che le sono riconosciuti in materia tributaria.

Allergeni alimentari (articolo 6). Previste semplici correzioni materiali alle norme

che individuano alcune esclusioni dall’elenco degli ingredienti classificati come CONTINUA ..."

allergeni alimentari. Si chiarisce, poi, che tale intervento correttivo non modifica la procedura stabilita per futuri aggiornamenti, che consiste in un decreto dello Sviluppo economico, di concerto con il Welfare, previo parere della conferenza Stato-Regioni.

Appalti trasparenti (articolo 3). Correzioni in arrivo al codice degli appalti pubblici in ordine all’esclusione delle imprese collegate dalla medesima gara, ovvero dalla possibilità di utilizzare il cosiddetto "avvalimento" dei requisiti, cioè la possibilità che un partecipante alla gara possa soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione Soa, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione Soa di altro soggetto. La modifica principale riguarda i requisiti di ordine generale che devono essere posseduti dai partecipanti alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, limitando l’esclusione dalla partecipazione alle gare dei soggetti che si trovino, rispetto a un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo o in una qualsiasi relazione, "anche di fatto". Il divieto viene limitato all’accertamento della circostanza che la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale. Di conseguenza, i concorrenti alla procedura di affidamento dovranno allegare la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo con nessun partecipante alla medesima procedura. Oppure, in via alternativa, la dichiarazione di essere in una situazione di controllo, ma di aver formulato autonomamente l’offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione. La dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili a un unico centro decisionale, sulla base di "univoci elementi". La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. Viene eliminato, poi, il divieto di utilizzare l’avvalimento quando il soggetto che mette a disposizione i requisiti si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara. Previsto, infine, che tali novità si applichino alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimenti, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto Ronchi, non siano, ancora, stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Assicurazioni (articolo 10). L’articolo risponde a un richiamo della Commissione Europea che aveva giudicato "ingiustificato e lesivo delle libera prestazione dei servizi assicurativi", l’obbligo, previsto dalla legge italiana, di nomina di un rappresentante fiscale residente nel Belpaese per le imprese assicurative di altri Stati membri ai fini del pagamento dell’imposta dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi. La norma esclude, quindi, da tale obbligo le imprese assicuratrici aventi la sede principale nei Paesi membri dell’Unione Europea o nello Spazio economico europeo, a patto, però, che "assicurino un adeguato scambio di informazioni".

Censimento generale dell’agricoltura (articolo 17). Stanziati, per il 2010, 128.580.000 euro in favore dell’Istat per l’esecuzione del 6° censimento generale sulla struttura delle aziende agricole e sui loro metodi produzione.

Cibo sicuro per i militari all’estero (articolo 9). Si stabilisce che per le forniture di alimenti destinate ai contingenti delle Forze armate impiegati nelle missioni internazionali, l’autorità competente per i relativi controlli sulla sicurezza è il ministero della Difesa, che si avvale delle strutture tecnico sanitarie istituite presso gli organi di vigilanza militare.

Entrata in vigore (articolo 21). Il decreto Ronchi è entrato in vigore il 26 settembre scorso.

Farmacie (articolo 20). Si interviene su alcuni profili transitori della disciplina sulla compatibilità tra le attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali e di gestione di farmacie. In particolare, si chiarisce l’efficacia retroattiva del nuovo regime, specificando che sono fatti salvi - benché le fattispecie fossero sorte durante la previgente disciplina di divieto - gli effetti: degli affidamenti della gestione delle farmacie comunali a società che svolgano attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali, nonché dell’acquisizione, da parte di tali società, di partecipazioni in società affidatarie della gestione di farmacie comunali.

Ferrovie (articolo 2). Arrivano 3 chiarimenti su altrettante delicate questioni in materia ferroviaria oggetto di diatriba con l’Europa. E, cioè: indipendenza delle funzioni iniziali, tariffazione dell’accesso ferroviario e, soprattutto, organismo di regolamentazione. In primo luogo, si ribadisce l’indipendenza funzionale dell’organismo di regolazione da qualsiasi altra autorità competente preposta all’aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico, in ragione del fatto che le relative funzioni sono sì svolte da un organismo operante all’interno del ministero delle Infrastrutture, ma collocato al di fuori della struttura dipartimentale in modo tale da garantirne l’indipendenza sul piano organizzativo, giuridico e decisionale. Per quanto riguarda, invece, la questione della tariffazione dell’accesso ferroviario, la norma conferisce all’organismo di regolazione le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, tra cui i sistemi di tariffazione dell’accesso alla rete, atteso che era stata la stessa Commissione Europea a reputarlo non idoneo ad assolvere tali compiti. Le nuove disposizioni, infine, investono l’organismo di regolazione della facoltà di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie al gestore dell’infrastruttura, alle imprese ferroviarie e agli operatori del settore. Quattro le ipotesi sanzionabili. In caso di accertate violazioni relative alle norme su accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, scatta una multa fino a un massimo dell’1% del fatturato di settore realizzato dal soggetto autore della violazione nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione stessa. Si sanziona, poi, fino a 500mila euro l’inottemperanza a ordini e prescrizioni e fino a 250mila se si tergiversa (o non si forniscono) informazioni richieste dall’organismo di regolamentazione. In caso di reiterazione, le sanzioni si raddoppiano. Per evitare, poi, inutili confusioni processuali, si stabilisce la devoluzione al giudice amministrativo di tutte le controversie relative ai provvedimenti emessi dall’organismo, compresi quelli aventi contenuto sanzionatorio.

Fondi non ammortizzati (articolo 14). L’articolo mira a superare la procedura di infrazione, aperta dall’Ue, nei confronti dell’Italia, per quanto riguarda il disallineamento tra il trattamento fiscale dei proventi, conseguiti da persone fisiche non aventi la qualità di imprenditore aventi la residenza in Italia, derivanti dalla partecipazione a fondi mobiliari non armonizzati di diritto estero, per la parte qualificabile come reddito di capitale, e il trattamento fiscale dei proventi derivanti da fondi mobiliari non armonizzati italiani, sempre conseguiti da persone fisiche non aventi la qualità di imprenditore aventi la residenza in Italia. La nuova normativa introduce diverse modifiche, da applicare, comunque, ai proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2010. Intanto si chiarisce che per i proventi conseguiti dalle persone fisiche non aventi la qualità di imprenditore che hanno una partecipazione negli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie, si applica il regime di tassazione sul "realizzato" con applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta del 12,50 per cento. Per tali proventi infatti i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote od azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto delle quote medesime. Per quanto riguarda, invece, i proventi conseguiti dalle persone fisiche non aventi la qualità di imprenditore che hanno una partecipazione negli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, si prevede l’applicazione di un’analoga ritenuta a titolo d’imposta del 12,50 per cento sul "realizzato". Anche per tali proventi infatti la ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote od azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. Cambia però rispetto ai fondi indicati in precedenza il riferimento al costo di acquisto che in questo caso è documentato dal partecipante, eventualmente mediante dichiarazione sostitutiva. Per quanto riguarda, poi, i proventi conseguiti dalle persone fisiche non aventi la qualità di imprenditore che hanno una partecipazione nei due casi di organismi di investimento collettivo sopra indicati, ma le cui quote sono collocate all’estero, la nuova norma prevede che all’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta sui proventi in questione provvedono i sostituti d’imposta che intervengono nella loro riscossione. Per quanto riguarda infine i proventi conseguiti dai partecipanti agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli finora considerati, si prevede che tali proventi concorrano a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote si assume dividendo il costo complessivo delle quote acquistate o sottoscritte per la loro quantità. E’ solo per i partecipanti a tali organismi che rimane il concorso dei proventi conseguiti alla formazione del reddito imponibile.

Gas naturale (articolo 7). In arrivo una semplificazione degli scambi commerciali di gas naturale in ambito nazionale e internazionale. Intanto, si dispone che i sistemi di misura utilizzati nelle attività connesse alle immissioni e alle esportazioni di gas naturale e all’interconnessione delle infrastrutture a esse relative, siano realizzati con le modalità stabilite con un decreto dello Sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, da adottarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con un medesimo decreto dello Sviluppo economico si provvede, pure, per la realizzazione e la gestione dei sistemi di misura per la produzione nazionale di idrocarburi. Si dovranno stabilire, poi, anche, i criteri per l’esecuzione dei controlli metrologici legali sui sistemi di misura dei punti di riconsegna del gas naturale ai clienti finali connessi alla rete di trasporto nazionale e regionale di gas naturale. Tale disposizione appare necessaria al fine di adeguare l’apparato normativo italiano alle norme di metrologia legale dei sistemi di misura utilizzati dagli utenti e dai consumatori industriali del sistema del gas naturale. E’ stabilito, inoltre, un termine massimo di un anno per l’adeguamento ai nuovi criteri dei sistemi di misura in questione. Si predispongono in tal modo dispositivi di conversione da impiegarsi congiuntamente a contatori non volumetrici al fine di convertire in metri cubi misure inizialmente espresse in altre unità, ottemperando alla richiesta della Commissione Europea.

Gestione rifiuti apparecchi elettronici (articolo 5). Si prevede che entro il 31 dicembre 2009, i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (e, cioè, per esempio, elettrodomestici, pc, giocattoli, dispositivi medici) debbano comunicare al registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, tutti i dati relativi alle quantità e alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008. I medesimi produttori sono tenuti contestualmente a confermare o rettificare il dato relativo alle quantità e alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell’anno 2006, comunicato al registro al momento dell’iscrizione. Lo stesso termine del 31 dicembre 2009 è previsto, pure, per la comunicazione al sopra citato registro dei dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte, attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2008.

Imprese col "pollice verde" (articolo 4). Si interviene sul fronte della promozione dell’ambientalizzazione delle imprese e delle innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell’ecosistema e alla riduzione delle emissioni. Intanto, si disciplina la tempistica per la presentazione della domanda di autorizzazione a emettere gas ad effetto serra, prevedendo che essa sia presentata non prima dei 180 giorni e in ogni caso almeno 90 giorni prima della data di avvio dell’impianto. Si rafforza, poi, il ruolo del comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/Ce - che istituisce il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra in Europa - prevedendo che possa, pure, disporre l’assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla base delle modalità definite nell’ambito del piano nazionale di assegnazione delle quote di ammissione (pna). D’ora in avanti, bisognerà tener conto non solo delle modifiche, ma, anche, degli aggiornamenti delle decisioni della Commissione Europea sulle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e, inoltre, il gestore di ciascun impianto dovrà annotare sul "registro" il valore delle emissioni riportate nella dichiarazione da inviare al sopra citato Comitato, entro il 31 marzo di ogni anno. Multe pecuniarie, poi, per il gestore dell’impianto che emetta gas a effetto serra in mancanza di aggiornamento dell’autorizzazione, come, pure, nel caso in cui non fornisca la comunicazione relativa alla chiusura o sospensione dell’impianto. Qui, scatta, anche, l’obbligo, per il gestore, di restituire, in seguito all’accertamento della violazione, le quote di emissioni indebitamente assegnate. Il ministero dell’Ambiente dovrà procedere, poi, alla promozione di investimenti per l’innovazione delle tecnologie ambientali. Tali innovazioni dovranno essere finalizzati: alla protezione dell’ambiente, alla riduzione delle emissioni, alla riduzione del consumo delle risorse naturali e all’incremento dell’efficienza energetica. Via libera, anche, a un’accelerazione e snellimento delle procedure per l’autorizzazione integrata ambientale (aia). Il ministero dell’Ambiente individuerà coefficienti e caratteristiche di qualità ambientale degli impianti, al ricorrere dei quali si avrà il dimezzamento dei termini istruttori per il rilascio della certificazione aia. Inoltre, per gli impianti che soddisfano i citati coefficienti e caratteristiche, si avrà, pure, un allungamento della durata dell’autorizzazione integrata ambientale rispetto alle scadenze attualmente previste, per il rinnovo dell’autorizzazione stessa. Si può arrivare fino a 10 anni (dai 6 previsti per legge), per gli impianti certificati secondo la norma UNI EN ISO 14001 e da 8 a 12 anni, per gli impianti registrati ai sensi del regolamento EMAS (n. 761/2001).

Iva per i "non residenti" (articolo 11). Diventa obbligatoria la nomina del rappresentante fiscale per l’assolvimento degli obblighi e dei diritti in materia di Iva solo per i soggetti privi di stabile organizzazione in Italia e le richieste di rimborsi Iva relativi ad acquisti effettuati in Italia possono essere effettuate solo da soggetti domiciliati e residenti nella Ue, privi di stabile organizzazione in Italia. Chiaro l’intento di attrarre nell’ambito dell’operatività della stabile organizzazione le operazioni Iva effettuate in Italia dalla "casa madre" non residente. In questo modo, infatti, il soggetto non residente non potrà più nominare un rappresentante fiscale, o identificarsi direttamente in presenza di una propria stabile organizzazione sul territorio dello Stato, nelle ipotesi in cui le operazioni non siano state effettuate da o nei confronti delle medesime stabili organizzazioni. In aggiunta, quando è presente una stabile organizzazione in Italia, non sarà più consentito al soggetto non residente di identificarsi ai fini dell’Iva in Italia nell’ipotesi in cui effettui operazioni nei confronti di clienti non soggetti passivi Iva. In tale ipotesi, appunto, il soggetto non residente dovrà assolvere gli obblighi Iva tramite la propria stabile organizzazione. Analogamente, quando l’operazione effettuata in Italia dal soggetto non residente viene svolta senza l’intervento della stabile organizzazione (in quanto resa direttamente dalla "casa madre" del soggetto non residente nei confronti di un soggetto identificato ai fini Iva in Italia che agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione), agli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi dovrà provvedere il soggetto cessionario o committente applicando la cosiddetta reverse charge (il meccanismo di inversione contabile ai fini Iva, ai sensi del quale l’obbligo di versamento dell’imposta è trasferito all’acquirente, se soggetto passivo Iva, in luogo del cedente o prestatore). Altra novità disposta dall’articolo in esame riguarda l’esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti. Si stabilisce, in particolare, che le richieste di rimborso Iva relativa ad acquisti e importazioni di beni e servizi in relazione a periodi inferiori all’anno possono essere presentate da soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri dell’Unione europea, che non si siano identificati direttamente e che non abbiano nominato un rappresentante fiscale, solo se detti soggetti non residenti sono privi di stabile organizzazione in Italia. Coerentemente, viene soppressa la norma diretta a escludere l’applicazione di tali disposizioni per gli acquisti e le importazioni di beni e servizi effettuati da soggetti residenti all’estero tramite stabili organizzazioni in Italia. In tal modo, per i rimborsi dell’Iva relativa ad acquisti effettuati in Italia direttamente dalla "casa madre", i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia dovranno avvalersi della propria stabile organizzazione, facendo confluire detta Iva nelle liquidazioni da questa eseguite.

Made in Italy (articolo 16). Prodotti e merci possono essere qualificati come "Made in Italy" solo se: il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento dei medesimi siano compiuti esclusivamente sul territorio italiano. Ogni abuso del marchio di italianità del prodotto è punito penalmente, con le sanzioni aumentate fino a un terzo. Giro di vite, poi, sulle pratiche commerciali ingannevoli e multe, invece, fino a 250mila euro per sanzionare la condotta del produttore e del licenziatario che maliziosamente omettano di indicare l’origine estera dei prodotti, pur utilizzando marchi naturalmente riconducibili a prodotti italiani. Tali disposizioni entreranno in vigore a metà novembre. La norma chiarisce, poi, che per uso dell’indicazione di vendita o del marchio si intende la utilizzazione a fini di comunicazione commerciale, ovvero l’apposizione degli stessi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce, dalla presentazione in dogana per l'immissione al consumo o in libera pratica (si intende con questo termine l’operazione di sdoganamento più le eventuali altre operazioni accessorie, coma ad es. il controllo fito-sanitario, che servono per dare a una merce di importazione la libera circolazione sul territorio nazionale e comunitario) e fino alla vendita al dettaglio.

Numero di emergenza unico europeo: 112 (articolo 8). Stanziati 42 milioni di euro per realizzare interventi connessi all’implementazione del numero unico europeo, 112, soprattutto, al fine di garantire un’eguale efficacia di trattamento per le risposte alle chiamate al 112, rispetto alle chiamate dirette ai numeri di emergenza nazioni (113, 115, 118). Si prevede di realizzare una rete VPN IP (rete dati e fonia internet dedicato) delle emergenze con collegamenti per il 112, 113, 115 e 118, oltre alla realizzazione di un sito primario del concentratore CED interforze, l’attivazione della funzionalità di localizzazione del chiamante e la digitalizzazzione delle linee e l’attivazione integrale del 112 NUE su 3 sedi pilota.

Oli lubrificanti rigenerati (articolo 13). La norma intende sanare l’infrazione sollevata dalla Commissione Europea nel giugno 2007 nei confronti dell’Italia, ritenuta responsabile di applicare un regime fiscale discriminatorio in materia di oli lubrificanti rigenerati a danno degli altri Stati membri. La disposizione, quindi, elimina la riduzione del 50% sull’aliquota al consumo per gli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione degli oli usati, prevedendo un’aliquota analoga a quella prevista per gli oli di prima distillazione, che passa dagli attuali 842 euro a 750 euro per mille chilogrammi. La compensazione dei maggiori costi di produzione per i prodotti soggetti a rigenerazione non avviene più mediante un’agevolazione fiscale, bensì per il tramite del Consorzio obbligatorio degli oli usati, che dovrà incentivare la raccolta degli oli rigenerabili, cedere questi ultimi alle imprese di rigenerazione che ne facciano richiesta e corrispondere a esse un idoneo corrispettivo.

Quote latte (articolo 18). S’introducono disposizioni sugli obblighi, relativi al prelievo supplementare delle quote-latte, eseguiti dagli acquirenti esclusivamente per le aziende che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007/2008. La norma stabilisce che i versamenti mensili previsti vengano eseguiti dagli acquirenti nella misura del 5% per il periodo 2009/2010 e nella misura del 10% per il periodo successivo. Tale previsione, che va letta alla luce del recente via libera di Bruxelles sull’aumento, accordato all’Italia, delle quote nazionali, consente di evitare un superfluo drenaggio di liquidità ad allevatori che hanno diritto alla restituzione del prelievo pagato in eccesso.

Servizi pubblici locali (articolo 15). Si interviene in materia di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Intanto, si esclude, dalla normativa generale sull’affidamento dei servizi pubblici locali di carattere economico, anche, la distribuzione di energia elettrica e la disciplina del trasporto ferroviario regionale. Si prevede, poi, quale ulteriore modalità ordinaria di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, l’affidamento a società "miste", purché il socio privato venga selezionato attraverso gare cosiddette "a doppio oggetto" (sulla persona e sull’attività), con l’ulteriore condizione che il socio partecipi con non meno del 40 per cento. Per quanto riguarda, invece, l’affidamento "in house" si chiarisce che è possibile: per le situazioni particolarmente caratterizzate, tra l‘altro, dall’essere situazioni "eccezionali" e solo a favore di società totalmente partecipate dall’ente locale. Tali società, poi, devono avere i requisiti richiesti dall’ordinamento comunitario per la gestione "in house" e devono, comunque, essere rispettati i principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell’attività svolta dalla stessa con l’ente o gli enti pubblici che la controllano. Viene introdotto, pure, un silenzio assenso (che scatta in 60 giorni) sul parere che già l’Antitrust oggi è chiamato a dare sulle ipotesi "straordinarie" di affidamento "in house" (vale a dire senza gara). Si detta direttamente il regime transitorio degli affidamenti non conformi, sopprimendo la previgente previsione che lo affidava ad un emanando regolamento governativo. La disciplina transitoria prevede delle scadenze precise per gli affidamenti "difformi". Gli affidamenti "in house", conformi ai principi comunitari, esistenti al 22 agosto 2008, cessano il 31 dicembre 2011. Le gestioni affidate senza gara a società miste, qualora vi sia stata gara per la selezione del socio nel rispetto dei principi stabiliti dalla disciplina ordinaria, ma che non abbianoavuto il "doppio oggetto" (qualità di socio e attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio) cessano automaticamente e improrogabilmente al 31 dicembre 2011. Qualora, invece, le medesime gestioni abbiano avuto, a monte, gare in base al "doppio oggetto" non decadono ope legis, ma cessano alla scadenza prevista. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate, sono sottoposti a 2 diversi regimi. Gli affidamenti per i quali la partecipazione pubblica, si riduca anche progressivamente, con gare o con forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2012, cessano alla scadenza prevista. Negli altri casi, gli affidamenti cessano improrogabilmente e automaticamente al 31 dicembre 2012. Tutte le altre gestioni (che non rientrano nei casi precedenti) cessano automaticamente entro e non oltre la data il 31 dicembre 2010. Tra le altre novità in arrivo, da segnalare i divieti posti in capo ai titolari di servizi pubblici locali affidati senza gara. Divieti che escludono la possibilità di acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, e di svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare.

Società d’investimento immobiliare quotate (articolo 12). L’articolo estende lo speciale regime fiscale previsto le società d’investimento immobiliare quotate (Siiq) anche alle stabili organizzazioni di società estere e prevede, contestualmente, nel caso di società estere che svolgano prevalentemente attività di locazione immobiliare in Italia tramite stabili organizzazioni, un’imposizione del reddito prodotto in Italia con un’aliquota Ires pari alla misura della ritenuta che sarebbe stata applicata sui dividendi prodotti da una Siiq italiana, vale a dire il 20 per cento.

Veicoli fuori uso (articolo 1). Si introducono modifiche alla procedura di smaltimento dei pezzi derivanti dalla riparazione dei veicoli. Intanto, si limita la possibilità di consegna diretta ai centri di raccolta organizzati dai produttori di veicoli, riservandola, laddove tecnicamente possibile, alle sole officine iscritte all’albo nazionale dei gestori ambientali. Tutte le altre officine saranno, invece, obbligate a rivolgersi a un operatore autorizzato alla raccolta e al trasporto di rifiuti. S’impone, poi, ai produttori di veicoli, nel rispetto, tuttavia, delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale e industriale, di mettere a disposizione dei centri di raccolta adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti dei veicoli che possono essere reimpiegati. La norma chiarisce cosa debba intendersi per "centro di raccolta": un impianto di trattamento che effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza e alla demolizione del veicolo fuori uso.

13 ottobre 2009

 

 

Dal Sito Internet del SOLE 24 ORE

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http://www.ilsole24ore.com

2009-11-19

Riforma Brunetta

Pubblico Impiego

http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2009/10/brunetta-abc-riforma.shtml?uuid=3b640d78-c189-11de-adc0-9510171b91a8

Come cambia il lavoro pubblico: l'abc della riforma Brunetta

di Claudio Tucci

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15 novembre 2009

Subito attaccato il nuovo portale dedicato alla riforma Brunetta

Gli Abc del Sole 24 Ore

"Dai nostri archivi"

L'abc della riforma Brunetta per la Pubblica amministrazione

Debutta il nuovo testo unico sul pubblico impiego

Scatta la "riforma Brunetta" della Pubblica amministrazione. Il provvedimento, 74 articoli, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre è in vigore dal 15 novembre. Alle nuove norme sono interessati tutti i settori dell'orbita pubblica, dai ministeri, agli enti di ricerca, alle autorità indipendenti, per un totale di circa 3,5 milioni di lavoratori. Tante le novità in arrivo. Dai licenziamenti disciplinari, alle super multe per gli impiegati "fannulloni", fino ad arrivare, nei casi più gravi, alla radiazione dall'albo. Dipendenti e singole strutture saranno valutati con le pagelle. Alla "bocciatura" corrisponderanno meno soldi in busta paga, alla "promozione" scatti di carriera e incentivi economici.

Si rivedono alcune norme sulla contrattazione e in attesa dell'arrivo dei 4 nuovi comparti, si rinviano a novembre 2010 le elezioni per il rinnovo delle Rsu. Anche in settori, come la scuola, dove già erano state indette e si dovevano svolgere ai primi dicembre. A rifarsi il look sarà pure l'Aran (l'ente che cura le relazioni sindacali della Pubblica amministrazione) ed entro qualche mese vedremo il cartellino al collo degli impiegati a contatto col pubblico. Disco verde, poi, ai concorsi "territoriali" e più spazio alla "trasparenza". I dirigenti avranno maggiori competenze e responsabilità: sarà necessario il dottorato di ricerca e, una volta superato il concorso, è obbligatorio un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato della Ue o di un organismo comunitario o internazionale.

Ecco, in ordine alfabetico, articolo per articolo, come cambia il lavoro pubblico in Italia.

Accesso alla dirigenza (articoli 43, 44, 46 e 47). Fissate nuove procedure per l'accesso alla dirigenza. In particolare, i dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti per un periodo pari almeno a 5 anni, senza essere incorsi in ipotesi di responsabilità dirigenziale. Possono, inoltre, essere, a richiesta, collocati in aspettativa, salvo diniego dell'amministrazione di appartenenza per preminenti esigenze organizzative. Serve il dottorato di ricerca per accedere alla seconda fascia di dirigenza. Per l'accesso, invece, alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici si precisa che avviene per concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della scuola superiore della Pubblica amministrazione, per il 50% dei posti calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati. Al concorso possono essere ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle specifiche esigenze dell'amministrazione. I vincitori del concorso, anteriormente al conferimento dell'incarico dirigenziale generale, sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale.

Aran (articoli 56 e 58). Si prevede che gli atti di indirizzo all'Aran e le altre competenze relative alla contrattazione collettiva vengano esercitate da comitati di settore. Per tutte le amministrazioni centrali opera come comitato di settore, il presidente del Consiglio dei ministri tramite il ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il ministro dell'Economia, nel rispetto delle specificità dei singoli comparti. Promosse, poi, forme di coinvolgimento delle varie istanze rappresentative che operano nei diversi settori della pubblica amministrazione. Per le amministrazioni regionali e il servizio sanitario nazionale, nonché per gli enti locali e i segretari comunali e provinciali, viene costituito un secondo comitato di settore. Rappresentanti designati dai comitati di settore possono assistere l'Aran nello svolgimento delle trattative. L'Aran stessa viene, poi, rafforzata prevedendo che il presidente sia nominato con decreto del presidente della Repubblica, previo favorevole parere delle competenti commissioni parlamentari.

Assenze (articolo 69, sub articolo 55-septies). Se superiori a 10 giorni per malattia protratta e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, devono essere giustificate esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Ssn. Confermato la possibilità dell'amministrazione di effettuare controlli anche in caso di assenza di un solo giorno. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore saranno stabilite con decreto di Palazzo Vidoni.

Carcere (articolo 69, sub articolo 55-quinquies). Fino a 5 anni (più multa fino a 1.600 euro) per chi attesta falsamente la propria presenza in servizio ovvero giustifica l'assenza mediante una certificazione medica falsa. In questo caso, paga, anche, il medico, con la radiazione dall'albo. Non solo. Il dipendente reo paga, anche, il risarcimento patrimoniale.

Cartellino di riconoscimento (articolo 69, sub 55-novies). Obbligatorio per i dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico, con esclusione di alcune categorie particolari.

Comitato dei garanti (articolo 42). Che dura in carica 3 anni e viene nominato dal presidente del Consiglio dei ministri. Composto da 5 membri, viene sentito per irrogare le sanzioni ai dirigenti.

Commissione per la valutazione (articoli 13 e 30, comma 1). Opererà in collaborazione con la Funzione pubblica e il ministero dell'Economia, seppur in piena autonomia e in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione. Dovrà essere costituita entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Sarà composta da 5 componenti (esperti di elevata professionalità, anche esterni all'amministrazione), che dureranno in carica 6 anni e possono essere confermati una sola volta. Tra i suoi compiti, quello di coordinare le altre strutture di valutazione, aiutare le singole amministrazioni a districarsi al meglio tra le nuove modalità di misurazione delle performance e, in generale, favorire, all'interno di ogni struttura, la diffusione di legalità e trasparenza. Stabilito, poi, che dopo 5 anni dalla sua costituzione, venga affidato a un valutatore indipendente l'analisi dei risultati nel frattempo prodotti. L'attuazione del presente articolo costa 2 milioni di euro, nel 2009, e 8 milioni di euro, dal 2010.

Concorsi "territoriali" (articolo 51). Si stabilisce che il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.

Contrattazione collettiva (articoli 53, 54, 57, 59, 60, 61, 63, 65 e 66). Determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali e disciplina, in coerenza col settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti nazionali e integrativi, che viene stabilita in modo che vi sia coincidenza tra disciplina giuridica ed economica. Sempre alla contrattazione collettiva è rimessa la definizione dei trattamenti economici accessori collegati: alla performance individuale, organizzativa e all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero dannose o pericolose per la salute. E in accordo con il principio di delega sulla riduzione del numero dei comparti e delle aree di contrattazione, ferma restando la competenza della contrattazione collettiva per l'individuazione della relativa composizione, il decreto fissa a 4 il numero dei comparti di contrattazione, cui corrispondono 4 separate aree per la dirigenza. Un'apposita sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. In attesa della costituzione delle macro area contrattuali, si dispone la proroga degli organismi di rappresentanza del personale (Rsu), anche se le relative elezioni siano state già indette (come nel caso della scuola). Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno, con riferimento ai nuovi comparti di contrattazione, entro il 30 novembre 2010. Nell'ambito, poi, dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità. Per migliorare, inoltre, l'efficienza e l'efficacia delle procedure della contrattazione collettiva, si segnala la facoltà delle amministrazioni, al fine di incentivare la conclusione tempestiva degli accordi e di tutelare il profilo retributivo dei dipendenti in caso di mancato accordo, di erogare, in via provvisoria, ai dipendenti le somme stanziate dalla legge Finanziaria per i rinnovi contrattuali (per le sole voci stipendiali). Come, pure, in alternativa a questa, la copertura economica del periodo di vacanza contrattuale secondo misure e modalità stabilite dalla contrattazione nazionale e, comunque, nei limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali. Disposto, poi, che ogni accordo decentrato sia accompagnato da una relazione tecnica e da una relazione illustrativa, entrambe rese accessibili tanto agli organi di controllo quanto al pubblico. L'ultima, in particolare, deve essere redatta in modo tale da consentire al pubblico di valutare quanto la contrattazione decentrata sia effettivamente improntata al principio di premiare la produttività e l'efficienza nell'offerta di servizi pubblici. Previsto, poi, per alcune amministrazioni pubbliche che gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale siano posti a carico dei rispettivi bilanci. Qualora, invece, sorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato del punto in discussione. Previsto, inoltre, un particolare regime per i procedimenti negoziali per il personale a ordinamento pubblicistico e l'abrogazione di una serie di norme superate dal presente decreto.

Contrattazione integrativa (articoli 55 e 64). Viene sottoposta a vincoli di spesa cogenti, definiti dalla contrattazione nazionale sulla base degli obiettivi e delle compatibilità di finanza pubblica. Per le amministrazioni delle autonomie locali, sono previsti vincoli di approvazione preventiva meno stringenti che per le amministrazioni centrali, ma comunque nel rispetto dei patti di stabilità e dei limiti fissati dai bilanci pluriennali. Le amministrazioni locali, peraltro, possono eventualmente aggiungere risorse proprie a quelle definite dalla contrattazione nazionale a favore della contrattazione integrativa, sempre nel rispetto dei limiti indicati. Potenziato, poi, il sistema dei controlli sulla spesa, che richiede alle

amministrazioni centrali di inviare annualmente, e pubblicare sul proprio sito, informazioni certificate sul costo degli accordi integrativi al Ministero dell'economia, e da questo alla Corte dei conti. Previsto, anche, che qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Chiarito, anche, che i soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale. Entro il 31 dicembre 2010, infine, le parti dovranno adeguare i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. In difetto, i contratti vigenti cesseranno d'efficacia dal 1° gennaio 2011 e non saranno ulteriormente applicati.

Incompatibilità (articolo 52). Non si può conferire un incarico di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito, negli ultimi 2 anni, cariche politiche o sindacali.

Inderogabilità (articolo 29). Da parte della contrattazione collettiva di tutte le norme della riforma Brunetta relativa alle novità in arrivo su merito e premi, che verranno, pure, inserite di diritto nei contratti.

Ispettorato per la funzione pubblica (articolo 71). Che opera all'interno della presidenza del Consiglio, alle dipendenze della Funzione Pubblica, per controllare, meglio, efficienza e tempestività dell'azione amministrativa.

Licenziamento disciplinare (articolo 69, sub articoli 55-quater e 55-octies). Si resta a casa (e in alcuni casi pure senza preavviso) se si attesta la falsa presenza in servizio, ci si assenta senza giustificazione, si rifiuta senza valido motivo un trasferimento disposto dall'amministrazione per motivare esigenze di servizio. Licenziamento in tronco, pure, se si falsificano documenti, si reiterano nell'ambiente di lavoro gravi condotte aggressive o moleste, e in caso di condanna penale interdittiva perpetua dagli uffici pubblici. E, ancora, ma con la ricorrenza di determinate circostanze, in caso di valutazione di insufficiente rendimento. L'amministrazione può, inoltre, risolvere il rapporto di lavoro nel caso di accertata permanente inidoneità psico-fisica al servizio da parte di un proprio dipendente.

Manager pubblici (articoli da 37 a 41 e articolo 50). Previste sostanziali modifiche al regime della dirigenza pubblica al fine di migliorare l'organizzazione del lavoro e la qualità delle prestazioni erogate al pubblico, oltre a realizzare adeguati livelli di produttività, favorendo il riconoscimento di meriti e demeriti. Tra le novità in arrivo: un ampliamento delle competenze sia nei processi di valutazione del personale ai fini delle progressione economica e tra le aree e della corresponsione di indennità e premi incentivanti, sia nelle procedure di mobilità con riguardo al personale appartenente a ruoli che presentano situazioni di esubero, al fine di promuovere il riequilibrio e il più efficiente impiego delle risorse umane. Previsto, anche, un riordino della disciplina del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, regolando il rapporto tra organi di vertice e dirigenti titolari di incarichi apicali in modo da garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico degli organi di governo in ambito amministrativo. In particolare, viene promossa la mobilità, sia nazionale che internazionale, dei dirigenti e si prevede che i periodi lavorativi svolti saranno valorizzati ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali. Giro di vite, poi, sulle sanzioni in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi: oltre alla responsabilità disciplinare, si sancisce l'impossibilità di rinnovo dell'incarico dirigenziale, fino ad arrivare, nei casi più gravi, alla revoca e al licenziamento. Qualora, invece, abbia omesso di vigilare sul rispetto, da parte del proprio personale, degli standard di qualità e quantità fissati dall'amministrazione, gli viene decurtata la retribuzione di risultato, fino all'80 per cento. Rischia, poi, l'accusa di danno erariale, il dirigente che non individua le eccedenze di personale.

Mansioni (articolo 62). Stabilito che il prestatore di lavoro debba essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto di procedure selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. Tranne dirigenti e personale scolastico e assimilati, tutti gli altri pubblici impiegati sono inquadrati in 3 distinte aree, con progressioni orizzontali in base a principi di selettività e verticali, di norma per concorso pubblico.

Merito (articoli da 17 a 19 e articolo 31). Da valorizzare con sistemi premianti (denaro e carriera) e con logiche meritocratiche. Stop, quindi, agli incentivi "a pioggia", come, pure, alla distribuzione dei premi collegati alla performance in assenza di verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione. L'Organismo indipendente compila una graduatoria delle valutazioni di tutto personale pubblico: il 25% è collocato nella fascia di merito alta, il 50% va nella fascia intermedia (che portano a casa il 50% delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale) e il restante 25% viene collocato nella fascia di merito bassa, alla quale non corrisponde l'attribuzione di alcun trattamento accessorio. La contrattazione collettiva integrativa può prevedere deroghe alla fascia alta: non più di 5 punti percentuali in aumento o in diminuzione. Importante precisazione: le novità sul sistema premiante non si applicano al personale dipendente se il numero dei dipendenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a 8 e, ai dirigenti, se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a 5. Per regioni, enti locali e Ssn, nell'esercizio delle rispettive potestà normative, si prevede, invece, che una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale venga attribuita al personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia di merito alta e che le fasce di merito siano comunque non inferiori a 3.

Mobilità tra comparti (articolo 48). Per favorirla, con un Dpcm, sentite le regioni e i sindacati, verrà definita, a costo zero per l'Erario, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti nei diversi settori della pubblica amministrazione.

Norme transitorie (articoli 72, 73 e 74). Prevista l'abrogazione di una serie di norme superate dal presente decreto. Stabilito, poi, che l'obbligo di cartellino identificativo per i dipendenti a contatto col pubblico decorra a partire dal 90esimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto. Sempre dall'entrata in vigore del provvedimento, targato Brunetta, non è più ammessa, a pena di nullità, l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari dinnanzi ai collegi arbitrali. Un successivo provvedimento verranno declinate le novità in arrivo per il mondo della scuola. Al momento, resta esclusa la possibilità di costituire nell'ambito del sistema scolastico gli organismi indipendenti di valutazione.

Obiettivi (articolo 1). Riorganizzare l'intera disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche. Si punta a valorizzare produttività e merito di impiegati e dirigenti. Con la previsione, poi, "se assenteisti e fannulloni", di super multe e meno soldi in busta paga.

Organismi indipendenti di valutazione (articoli 14 e 30, comma 2). Che dovranno sorgere (gratuitamente ed entro il 30 aprile 2010) all'interno di ogni amministrazione, sostituendo, di volta in volta, i servizi di controllo interno. Sono nominati, per 3 anni, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e l'incarico è rinnovabile per una sola volta. Ogni organismo è composto da 3 componenti e ha il compito, tra l'altro, di garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, anche al fine di corrispondere i premi.

Organo di indirizzo politico amministrativo (articolo 15). Con il compito, in particolare, di promuovere la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità.

Performance da "10 e lode" (articoli 2 e 3). Che dovranno essere, costantemente, valutate e misurate, per tenere sotto controllo il polso della situazione, anche al fine di riconoscere premi e scatti di carriera. Ogni amministrazione dovrà rendere pubblici i giudizi assegnati ai propri uffici. L'intera operazione, dalla valutazione alla pubblicazione dei voti, dovrà essere "a costo zero": si utilizzeranno, cioè, risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili "a legislazione vigente".

Piano delle performance (articoli 10 e 11, comma 5). Da presentare, da parte di ciascuna amministrazione, ogni anno, entro il 31 gennaio, e che racchiude tutte le informazione su obiettivi e risultati di tutti gli impiegati. Se non viene adottato, l'amministrazione inadempiente non potrà erogare la retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili e non potrà procedere all'assunzione di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. Bisognerà, poi, fare, pure, una relazione, entro il 30 giugno, che evidenzi, come una sorta di consuntivo dell'anno precedente, le performance organizzative e individuali, con rilevazione di eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi e alle risorse programmate e il bilancio di genere realizzato. Entrambi i documenti dovranno essere trasmessi a via XX Settembre, alla Commissione di valutazione, alle associazioni dei consumatori e utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato.

Premio di efficienza (articolo 27). Previsto che una quota fino al 30% dei risparmi sui costi di funzionamento sia destinata, in misura fino a 2/3, a premiare, secondo criteri generali definiti dalla contrattazione collettiva integrativa, il personale direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte residua a incrementare le somme disponibili per la contrattazione stessa. Si chiarisce, però, che tali risorse possono essere utilizzate solo se i risparmi sono stati documentati. Il vincolo, vale, anche, per enti locali e Ssn.

Procedimento disciplinare (articoli 67, 68 e 69, sub articoli 55-bis, 55-ter, 55-sexies). Giro di vite su sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici, con l'obiettivo di contrastare i fenomeni di scarsa produttività e assenteismo, potenziando l'efficienza. Va su internet il codice disciplinare di ogni amministrazione e viene rimesso ai contratti collettivi il compito di regolare tipologia di infrazione e relativa sanzione. Con un limite però: che non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari, per cui resta, peraltro, confermata la giurisdizione del giudice ordinario. Si possono, invece, prevedere forme di conciliazione non obbligatorie da concludersi velocemente (massimo 30 giorni e, comunque, prima dell'irrogazione della sanzione). Riconosciuti, poi, più poteri ai dirigenti, termini certi e una fase istruttoria potenziata. Il giudizio penale sospende solo i procedimenti disciplinari più complessi. Se poi il procedimento disciplinare (non sospeso) si conclude con l'irrogazione di una sanzione, i termini si riaprono se vi è incompatibilità con il sopravvenuto giudicato penale. Previste, ancora, varie ipotesi di responsabilità per condotte che arrecano danno all'amministrazione pubblica, fra le quali si segnala (per la forte valenza pratica) la responsabilità disciplinare del dirigente o del funzionario che determina per colpa la decadenza dell'azione disciplinare. Per converso, si limita esplicitamente agli eventuali casi di dolo o colpa grave la responsabilità civile del dirigente in relazione all'esercizio dell'azione disciplinare.

Programma triennale per la trasparenza (articoli 11 e 16). Che dovrà essere fatto, sentite le associazioni di utenti e consumatori, e aggiornato annualmente. In caso contrario, è fatto divieto all'amministrazione inadempiente di erogare la retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti. Rientrano nel perimetro della norma anche gli enti locali e il Ssn. Un esempio di buona trasparenza sarà l'adozione, rapida, della posta elettronica certificata.

Rapporto di lavoro pubblico (articoli da 32 a 36). Che è disciplinato dal codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel decreto legislativo 165/2001, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Previsto, anche, che, nel rispetto della legge, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro siano assunte, in via esclusiva, dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista. Su proposta dei competenti dirigenti, viene elaborato il documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale. Stabilito, poi, che i contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione.

Ricompense (articoli da 20 a 26). Per valorizzare merito e professionalità. In totale, sono previsti 6 premi. Si parte dal bonus annuale delle eccellenze, cui concorrono tutti gli impiegati collocatisi nella fascia meritocratica alta. C'è, poi, il premio annuale per l'innovazione (di valore pari all'ammontare del bonus eccellenti), che viene assegnato al miglior progetto realizzato nell'anno, in grado di produrre un significativo cambiamento dei servizi offerti o dei processi interni di lavoro, con un elevato impatto sulla performance dell'organizzazione. Accanto a questi 2 premi, ci sono, anche, le progressioni economiche (sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi e nei limiti delle risorse disponibili), e gli scatti di carriera, con cui le amministrazioni possono ricoprire, con personale interno, posti disponibili (nella riserva, però, del 50 per cento). La collocazione, per 3 anni di fila, o per 5 anni anche non consecutivi, nella fascia di merito alta costituisce titolo prioritario per far scattare le progressioni. Professionalità sviluppata sul campo (e attestata nel giudizio di valutazione), poi, può portare il dipendente pubblico all'assegnazione di incarichi e responsabilità superiori. Infine, ogni amministrazione può valorizzare le risorse mandandole a lavorare, per un certo periodo, in altri enti, anche esteri, oppure, promuovendo l'accesso privilegiato a percorsi di alta formazione. Sentenze penali (articolo 70). Stabilito che la cancelleria del giudice che emesso il provvedimento penale nei confronti del dipendente pubblico ne comunica il dispositivo all'amministrazione e, su richiesta di quest'ultima, trasmette copia integrale della pronuncia. Da preferire, modalità di invio telematico.

Standard di qualità (articolo 28). Andranno definiti con direttive, aggiornabili annualmente, del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione per la valutazione. Per i servizi di Regioni ed enti locali si provvederà con atti d'indirizzo, adottati d'intesa con la conferenza unificata.

Trasferimenti (articolo 49). Potranno essere utilizzati per ricoprire posti in organico vuoti. Alle amministrazioni è fatto, però, obbligo di rendere pubbliche le vacanze di posti da coprire attraverso passaggio diretto di personale da altri enti, fissando preventivamente i criteri di scelta.

Trasparenza (articolo 11, comma 7). Ogni amministrazione dovrà pubblicare sul proprio sito internet, in un'apposita sezione (di facile e immediata consultazione), tutte le informazioni legate alle valutazione e al merito. Dalle retribuzioni e i curricula dei dirigenti, all'ammontare complessivo dei premi collegati alle performance, agli incarichi, retribuiti e non, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.

Trattamento economico accessorio (articolo 45). Che viene legato ai risultati per almeno il 30% della retribuzione complessiva del dirigente, considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensività. I contratti collettivi nazionali possono incrementare progressivamente la componente dell'emolumento legata alle performance.

Valutatori (articolo 12). Nella nuova Amministrazione, targata Brunetta, uffici e impiegati pubblici saranno valutati da 4 organi: la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, gli organismi indipendenti, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e i singoli dirigenti.

Voti a impiegati e uffici (articoli da 4 a 9). Arrivano le pagelle come a scuola. A essere valutati saranno i dipendenti e le singole strutture: alla "bocciatura" corrisponderanno meno soldi in busta paga e alla "promozione", scatti di carriera legati a incentivi economici. Al posto delle lezioni, si parte dalla fissazione degli obiettivi da raggiungere e gli indicatori di misurazione delle performance. Gli steps sono programmati su base triennale e definiti, alla partenza, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo. Sono ammessi, però, "aiutini" in corso d'opera, per correggere eventuali performance da subito negative. Il voto sarà data annualmente e riportato in un apposito sistema di misurazione e valutazione delle performance, che misurerà, tra l'altro, i risultati conseguiti dalla struttura organizzativa, il grado di soddisfazione degli utenti, l'efficiente impiego delle risorse e la qualità e la quantità di prestazioni e servizi erogati. La valutazione delle performance è svolta, a seconda dei casi, dagli Organismi di valutazione, dalla Commissione per la valutazione e dai dirigenti di ciascuna amministrazione. Per le performance individuali di dirigenti del personale responsabile di una struttura, il giudizio sarà collegato agli indicatori di risultato, al raggiungimento di specifici obiettivi individuali e, in generale, alla qualità del contributo assicurato alla buona causa dell'ufficio. Verrà, anche, tenuta in considerazione la capacità del dirigente di valutare i propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi. Per tutti gli altri impiegati, il voto è, invece, parametrato solo sul raggiungimento degli obiettivi di gruppo o individuali e sulla qualità del contributo dato. Non saranno tenuti in considerazione (né nel bene, quindi, né nel male) i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità o per congedo parentale.

15 novembre 2009

 

Dal Sito Internet del SOLE 24 ORE

per l'articolo completo vai al sito Internet

http://www.ilsole24ore.com

2009-11-19

http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/dossier/Economia%20e%20Lavoro/risparmio-energetico/normativa/abc-impianto-fotovoltaico.shtml?uuid=11115878-ac12-11de-8787-08bef260efb1

L'abc dell'impianto fotovoltaico

di Fabrizio Patti

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A

Assicurazioni

Sul mercato sono presenti assicurazioni che coprono i rischi legati agli eventi naturali, guasti o danni di terzi. Spesso la sottoscrizione di una polizza assicurativa è richiesta dalle banche per concedere il finanziamento di un impianto fotovoltaico. Il premio dell'assicurazione è nell'ordine dei 10-20 euro annui per kWp installato (in media 30-60 euro all'anno per un impianto domestico).

Una formula diffusa è quella "all risks", per cui è coperto tutto ciò che non è escluso. Come specifica la descrizione di una delle polizze più note, si tratta di una copertura "property" di base corredata da garanzie opzionali che indennizzano in caso di: a) guasto macchine e/o fenomeno elettrico, per i danni dovuti, ad esempio, agli errori di fabbricazione e di progetto, ai vizi di materiale, alle sovratensioni elettriche; b) atti di terzi, come il furto, gli atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio; c) danni indiretti per le perdite pecuniarie derivanti dalla mancata o ridotta produzione di energia elettrica durante il periodo di inattività totale o parziale dell'impianto causato da un danno indennizzabile ai termini della garanzia danni diretti.

B

Budget

Il costo per chilowatt di picco di potenza installato è di circa 6mila euro. Per un impianto da 2,8 kWp, che copre il consumo medio di una famiglia italiana è di 16.800 euro con Iva al 10% esclusa e 18.480 euro chiavi in mano. Vanno poi aggiunti 150 euro all'anno per la manutenzione ordinaria e 1.680 euro (il 10% del costo) per la manutenzione straordinaria dopo 10-15 anni. Il costo varia a seconda del materiale (silicio mono o policristallino o film sottile) e del tipo di impianto. Quelli a inseguimento solare costano più di quelli fissi ma hanno una resa maggiore.

C

Condominio

Installare un impianto fotovoltaico su un condominio, eventualmente utilizzando parti in comune, è possibile previa l'autorizzazione dell'assemblea condominiale.

Come scritto sul Sole 24 Ore del 21 ottobre 2007 (sezione Esperto Risponde), "l'installazione di un impianto fotovoltaico di cui all'articolo 8, della legge 10/91, è considerata un intervento volto al contenimento del consumo energetico, sicché può essere approvata dall'assemblea con la maggioranza semplice delle quote millesimali, a norma dell'articolo 26, comma 2, legge 10/91, come novellato dall'articolo 7, comma 1-bis, Dlgs 311/2006".

Continuava l'esperto: "Si tenga presente che, secondo l'opinione dei primi commentatori, tale "maggioranza semplice delle quote" dovrebbe identificarsi con la maggioranza di cui all'articolo 1136, terzo comma, Codice civile (maggioranza di un terzo delle quote). A nostro giudizio, l'intervento può essere configurato come una innovazione gravosa, sicché potranno applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1121, Codice civile, con l'effetto di instaurare una comunione parziale tra i soli condomini che hanno sopportato le spese dell'intervento. Per l'accensione di un mutuo, garantito da ipoteca, a norma dell'articolo 1108, Codice civile, occorrono le maggioranze per le innovazioni, di cui all'articolo 1136, comma 5, Codice civile. Quanto all'eventuale violazione del decoro architettonico dell'edificio, ai sensi dell'articolo 1120, comma 2, Codice civile, occorrerà un accertamento relativo allo stato dei luoghi, riferito all'impatto dell'intervento sull'aspetto estetico dell'edificio".

D

Durata

La durata di un impianto fotovoltaico è di 25-30 anni. Una manutenzione straordinaria è necessaria dopo 10-15 anni. L'incentivo Conto energia dura invece 20 anni. Alla fine del periodo incentivante in Conto energia, l'impianto fotovoltaico continuerà ad avere diritto della remunerazione economica derivante dall'esercizio commerciale in regime di "Scambio sul posto" – deliberazione ARG/elt 74/2008 o in regime di ritiro dedicato – deliberazione AEEG 280/07

E

Efficienza

Un impianto fotovoltaico con il passare degli anni perde efficienza, per l'invecchiamento dei materiali, dai moduli all'inverter alla componentistica di cablaggio. La perdita di efficienza dipende dalla qualità dei materiali e dovrebbe essere inferiore all'1% annuo per non ridurre troppo la producibilità totale nell'arco di 30 anni. Il simulatore gratuito Simulare 8.3 pone come media una perdita dello 0,5% annuo.

L'efficienza di un impianto è anche condizionato da una serie di perdite (vedi).

F

Finanziamento

Le banche offrono numerosi finanziamenti specifici per gli impianti fotovoltaici. Ad agevolare il nascere di questi prodotti è stato l'accordo tra il GSE e 350 istituti finanziari, che permette di utilizzare il bonus pubblico (Conto energia) per garantire il rimborso del prestito. Questa forma di garanzia si chiama "cessione del credito" e assicura le banche che, in caso di insolvenza da parte del cliente finanziato, esse riceveranno comunque i contributi fino all'estinzione del finanziamento. Da un'analisi di Finlombarda, è emerso che il finanziamento tipo ha una durata tra i 5 e i 15 anni, non prevede ipoteche, è a tasso variabile indicizzato all'Euribor. In teoria quasi tutti possono coprire il 100% del costo, ma nella pratica raramente si supera l'80 per cento.

G

GSE

Il GSE (ex GRTN società Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.a.) è il soggetto di riferimento per il Conto energia, l'incentivo per il solare fotovoltaico. A questa società pubblica bisogna mandare la domanda di incentivazione e da essa arriva la remunerazione dell'energia prodotta.

Più in generale, il GSE è la holding pubblica che opera per la promozione e lo sviluppo sostenibile in Italia attraverso l'erogazione degli incentivi economici destinati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili La società è interamente posseduta dal ministero dell'Economia e delle Finanze, mentre gli indirizzi strategici e operativi sono definiti dal ministero dello Sviluppo Economico. Il GSE è capogruppo delle società Acquirente Unico e Gestore del Mercato Elettrico

Girasole

Gli impianti a inseguimento (o girasole) consistono in sistemi che permettono al modulo di seguire il Sole nel moto apparente sulla volta celeste. In questo modo si hanno dei rendimenti maggiori, che variano a seconda del tipo di impianto (dal 10 al 30%). Anche i costi, tuttavia, aumentano. Un secondo inconveniente è la necessità di uno spazio maggiore rispetto ai sistemi fissi, per evitare l'ombreggiamento. Per un impianto domestico da 2,8 kWp la superficie lorda passa infatti dai 46 metri quadrati di un impianto fisso ai 98 di uno a inseguimento.

La classificazione degli inseguitori si può fare sulla base di queste caratteristiche: alimentazione (sistema passivo o attivo, cioè attuato con motori elettrici); logica di puntamento (digitale o analogica); gradi di libertà (uno o due).

H

Hot

Per quanto non sia intuitivo, l'eccessivo calore dei moduli fotovoltaici fa diminuire l'efficienza di un impianto. La temperatura ideale per la produzione è di 25 gradi centigradi. L'efficienza di un modulo fotovoltaico diminuisce all'aumentare della temperatura con una perdita di potenza percentuale di circa lo 0,3-0,5% per ogni grado centigrado in più rispetto alla temperatura standard di 25 gradi (fonte: Sistemi solari fotovoltaici: progettazione e valutazione economica in Conto Energia, Maggioli editore). Per ridurre il calore, si cerca di favorire la ventilazione degli impianti (per esempio rialzandoli rispetto al tetto).

I

Impianto

Un impianto fotovoltaico si compone di moduli o pannelli fotovoltaici (in silicio mono o policristallino o con tecnologia di tipo "film sottile"), che pesano per circa il 65% sull'investimento complessivo. I moduli fotovoltaici sono formati da un certo numero di celle elettricamente collegate in serie, così da formare un unico componente. Collegando in serie più moduli si costituisce una stringa che, collegata in parallelo insieme ad altre stringhe, forma un sottocampo. L'insieme dei sottocampi costituisce il generatore fotovoltaico.

Altre componenti dell'impianto sono la struttura di sostegno per installare i moduli, un inverter e i quadri elettrici, cavi di collegamento e locali tecnici per l'alloggiamento delle apparecchiature.

Attualmente in Italia sono installati circa 40mila impianti, per una potenza complessiva di 500 MW.

Incentivi

Per l'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici l'incentivo accordato è il Conto Energia (Dm 19/02/2007). Non sono ammessi per il fotovoltaico, invece, i certificati verdi né le detrazioni del 55% (legge Finanziaria 2007 e successive), che sono invece previste per il solare termico e altri interventi per il risparmio energetico.

Alla tariffa incentivante del Conto Energia si aggiunge il meccanismo dello scambio sul posto (che permette in sostanza di non pagare le bollette elettriche) o, in alternativa, la vendita dell'energia al mercato.

Ci sono però altre agevolazioni da considerare: la tariffa del Conto Energia viene aumentata fino a un massimo del 30 per cento se si effettuano lavori sugli edifici che permettono il risparmio energetico di almeno il 10% o se l'edificio è nuovo ed efficiente dal punto di vista energetico (solo in abbinamento con lo "Scambio sul posto")

Si possono sommare anche altri finanziamenti pubblici, purché non superino il 20% del valore dell'investimento. Questa misura non vale per le scuole e gli ospedali, i quali hanno inoltre una maggiorazione del 5% sulla tariffa agevolata, così come accade per gli edifici gestiti da comuni fino a 5mila abitanti e per impianti medi e grandi in cui la quota di autoconsumo è di almeno il 70 per cento.

Il Conto Energia remunera ogni kWh prodotto da 35 a 48 centesimi di euro, a seconda della tipologia di impianto (si veda l'apposita guida predisposta dal GSE. La tariffa incentivante è maggiore per gli impianti più piccoli (fino a 3 kW di potenza) e per quelli totalmente integrati architettonicamente. Ogni anno le tariffe vengono aggiornate. Nel 2009 si sono ridotte del 2% rispetto all'anno prima e nel 2010 si ridurranno di un ulteriore 2 per cento. Il Conto Energia finirà al raggiungimento della soglia di 1.200 MW installati (probabilmente già alla fine del 2010, attualmente siamo a 500 MW). Potranno comunque usufruire dell'incentivo gli impianti che entreranno in esercizio nei 14 mesi successivi al raggiungimento del limite, sono previsti 24 mesi per le strutture pubbliche. Il nuovo Conto Energia (Dm 19/02/2007) ha sostituito il primo Conto Energia (Dm del 28/07/2005 e del 06/02/2006).

Integrazione architettonica

Gli impianti fotovoltaici possono essere non integrati architettonicamente (Nia), parzialmente integrati (Pia) o integrati (Ia). Maggiore è l'integrazione, maggiori sono gli incentivi accordati dal Conto energia. Semplificando, un impianto è detto integrato architettonicamente se si inserisce in un edificio, per esempio se fa parte del tetto. È parzialmente integrato (la casistica più diffusa) se i moduli sono appoggiati sul tetto. Non è integrato nel caso di impianti a terra o su tetti piani. Una guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell'integrazione architettonica del fotovoltaico è stata messa a punto del GSE.

L

Luce

Per misurare l'intensità della luce si usa la nozione di irraggiamento. Corrisponde alla radiazione solare istantanea incidente sull'unità di superficie. Si misura in kW/m2. L'irraggiamento rilevabile all'Equatore, a mezzogiorno e in condizioni atmosferiche ottimali, è pari a circa 1.000 W/m2. Una misura dell'irraggiamento nel proprio comune si può ottenere consultando l'atlante italiano della radiazione solare dell'Enea o altri software.

M

Materiali

I materiali più utilizzati per i moduli fotovoltaici sono il silicio monocristallino, il silicio policristallino e il silicio amorfo (o film sottile).

I moduli in silicio policristallino costano leggermente meno di quelli in monocristallino, ma hanno anche una resa minore (12% contro il 16% del monocristallino). La produzione delle celle e dei moduli avviene soprattutto in Asia o in Germania.

Oltre ai classici moduli in silicio mono e policristallino, si stanno diffondendo i pannelli di tipo "film sottile", che attualmente hanno una quota prossima al 10% del mercato globale (si veda l'articolo sul nostro sito). Il film sottile è un prodotto della tecnologia che sfrutta la deposizione di un sottilissimo strato di materiali semiconduttori per la realizzazione della cella fotovoltaica. Le famiglie di moduli a film sottile sono tre: i moduli in silicio amorfo (a-Si); quelli CdTe (telloruro di cadmio); e quelli CIS/CIGS, che basano il loro funzionamento su svariati composti ternari.

In generale, lo svantaggio è dato dalla bassa efficienza (resa di circa il 10%), che costringe a installare pannelli più ampli, mentre il vantaggio è dato dai costi minori.

N

Neve

La neve impatta sui pannelli fotovoltaici sia perché riduce la produzione di energia, sia perché pone un problema di sovraccarico di peso sui tetti. Per risolvere questo problema un'azienda tedesca ha messo a punto un tergicristallo, mosso da un argano a motore, che pulisce la superficie e spinge la neve fuori dal tetto. Il sistema serve anche a rimuovere la polvere in estate. Sono sul mercato anche dei sistemi termici che hanno l'obiettivo di sciogliere la neve sui pannelli.

O

Ombra

L'ombreggiamento è una delle cause di perdita di efficienza di un impianto fotovoltaico. Ci sono due tipi di ombreggiamento: quelli "clinometrici", dovuti alla presenza di colline, montagne, alberi, edifici, posti a una distanza sufficientemente grande da ritenere che i loro effetti siano uguali per ogni modulo che compone l'impianto. Gli ombreggiamenti locali sono dovuti alla presenza di alberi, edifici, pali, fili, antenne, comignoli eccetera, posti a piccola distanza dal campo fotovoltaico. In questo caso l'ombreggiamento non è omogeneo ma va a concentrarsi su pochi moduli o parte di essi. Gli effetti possono essere più gravi rispetto a quelli degli ombreggiamenti clinometrici. Il calcolo della perdita dell'efficienza non è facile, perché gli effetti sono molto variabili a seconda di come impatta l'ombra. Sono disponibili dei software simulatori appositi.

P

Perdite di efficienza

Sono numerosi gli elementi che procurano delle perdite di efficienza dell'impianto, alcuni dei quali fisiologici. La loro somma porta a una perdita di poco meno del 20% dell'efficienza dell'impianto.

Tra le cause c'è in primo luogo quella della "riflessione", quando particolari ambienti circostanti l'impianto come grandi superfici di colore bianco possono ridurne la percentuale di incidenza. Il software Simulare 8.3 calcola una perdita di efficienza standard del 2% per questa tipologia di problema. Altri sono l'"ombreggiamento" (perdita standard del 3,5%); il "mismatching" (4,25%), che si ha quando i vari sottocampi di un campo fotovoltaico non sono omogenei dal punto di vista del funzionamento elettrico; l'"effetto temperatura" (4,25% standard), quando ci sono più di 25 gradi centigradi; i "quadri in continua" (1,75%), ossia perdite di cablaggio locale e globale; le perdite riconducibili all'inverter (5,75%); e quelle per "polluzione" (0,75%), che dipendono dalle condizioni meteo.

A queste si aggiunge una perdita annua di efficienza per l'invecchiamento dei materiali dello 0,5% circa.

Q

Quanto produce

Prendendo come riferimento un impianto da 1 kW di potenza nominale, con orientamento e inclinazione ottimali e assenza di ombreggiamento, non dotato di dispositivo di "inseguimento" del sole, in Italia il GSE stima le seguenti producibilità annue massime: regioni settentrionali 1.000 – 1.100 kWh/anno; regioni centrali 1.200 – 1.300 kWh/anno; regioni meridionali 1.400 – 1.500 kWh/anno.

R

Rendimento economico

Secondo uno studio del Politecnico di Milano, il tasso interno di rendimento (Tir) medio a 25 anni di un impianto domestico è del 9 per cento. Per fare un confronto, il rendimento di un Btp a 25 anni è oggi del 4% netto. Per quanto le tariffe incentivanti siano diminuite del 2% nel 2009, la convenienza del fotovoltaico è quindi ancora forte.

Considerando il punto di vista di un'azienda medio-grande in un impianto fotovoltaico, da 1.000 MW di potenza e 5 milioni di euro di costo, uno studio dell'Università Bocconi ha stimato il tasso interno di rendimento (Tir o Irr) tra il 8,8 e il 7,5% a seconda della quota di autoconsumo. Il rendimento, infatti, è tanto maggiore quanto è più alta la percentuale di consumo interno dell'energia prodotta. Considerando i grandi impianti, tuttavia, maggiori ritorni si hanno investendo in eolico, mini-idroelettrico e biomasse. Il recupero dell'investimento si ha in 10-11 anni ma varia a seconda della latitudine.

S

Spazio

Considerando un impianto domestico da 2,8 kWp, l'area occupata dai soli moduli è di 20 metri quadrati per i moduli a silicio monocristallino, 25,5 per quelli in silicio policristallino e 56 metri quadrati per quelli in silicio amorfo (film sottile). L'area lorda, invece, considerando un tetto a falda è rispettivamente di 22, 28 e 61 metri. Se invece si vuole utilizzare un tetto piano o porre gli impianti a terra, le cifre dell'area lorda salgono a 46 metri quadrati per il monocristallino, 58,5 per il policristallino e 128,8 per l'amorfo.

Se si ricorre a pannelli a inseguimento, bisogna invece calcolare un'area lorda, per il monocristallino, di 98 metri quadrati.

T

Tasse

Non esiste un sistema unico di tassazione per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici. Il trattamento fiscale cambia notevolmente a seconda della potenza dell'impianto e della natura del soggetto titolare.

Unico punto certo: la tariffa incentivante del Conto Energia non è mai soggetta a Iva, anche se l'impianto è realizzato nell'esercizio di attività di impresa.

Per piccoli impianti fino a 20 kW asserviti ad una abitazione, l'immissione di energia in rete (scambio sul posto) non è considerata una attività commerciale e quindi non è fiscalmente rilevante.

Nel caso di impianti non asserviti ad una abitazione (è il caso di grandi impianti ma non solo) l'immissione di energia in rete ai fini di vendita o scambio è considerata un'attività commerciale e quindi rilevante ai fini Iva e altre imposte (Ires e Irap).

I dettagli si trovano nella circolare 46/E del 19 luglio 2007 dell'Agenzia delle Entrate sulla "Disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti fotovoltaici".

U

Ultimi mesi?

L'attuale sistema di incentivi non è destinato a durare per molto. Con il Nuovo Conto Energia (Dm 19/02/07) il precedente tetto annuo di potenza incentivabile è stato sostituito da un limite massimo cumulato, pari a 1.200 MW. Si calcola che questa quota potrebbe essere toccata alla fine del 2010.

Gli impianti che entreranno in esercizio entro 14 mesi (24 mesi per i soggetti pubblici titolari degli impianti) dalla data di raggiungimento del limite potranno comunque beneficiare delle tariffe incentivanti. L'attuale meccanismo dopo il superamento della soglia potrà essere rivisto. L'orientamento del governo italiano sembra quello di rivedere gli incentivi senza riduzioni drastiche come quelle avvenute in Spagna.

V

Varietà normativa

Non ci sono regole uniche in Italia per le autorizzazioni: la pubblicazione delle Linee guida per rendere applicabile l'"autorizzazione unica", prevista fin dal Dlgs 387 del 29/12/2003, è attesa a breve. Con tali linee guida, in tutta Italia l'iter autorizzativo dovrebbe durare al massimo di 180 giorni. La situazione attuale vede invece una situazione frammentaria: chi vuole realizzare un impianto fotovoltaico deve informarsi in comune sugli iter e sulle autorizzazioni previste, diverse da regione a regione.

Per gli impianti fino a 20 kW di potenza è in genere sufficiente la Dia (dichiarazione di inizio attività). Si presenta cioè al Comune il progetto firmato da un tecnico abilitato e dopo 30 giorni, se non ci sono rilievi da parte dell'ufficio tecnico, si possono iniziare i lavori. Nei centri storici e in altre zone protette è solitamente necessaria l'autorizzazione paesaggistica.

W

Wp e Wh

Il watt di picco (Wp) è l'unità di misura per indicare la potenza che un dispositivo fotovoltaico può produrre in condizioni standard di funzionamento (irraggiamento di 1.000 W/m2 e temperatura di 25 gradi).

Il wattora (Wh) è invece un'unità di misura dell'energia prodotta: equivale a un Watt per un'ora.

Un impianto fotovoltaico domestico ha una potenza di circa 3 kWp. La producibilità annua di un impianto è compresa tra i 1.000 e i 1.500 kWh per kWp installato a seconda della latitudine.

Z

Zero emissioni

Un impianto fotovoltaico domestico da 2,8 kWp, producendo circa 4.000 kWh all'anno, evita di immettere nell'atmosfera circa 2.750 kg di CO2 all'anno e 55 tonnellate in 20 anni. Si evitano anche 6,1 kg di NOx all'anno. Bisogna, tuttavia, considerare anche le emissioni dovute al processo produttivo dei moduli.

 

 

 

 

 

 

Dal Sito Internet del SOLE 24 ORE

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2009-11-19

Riforma università

Riforma università: l'abc del disegno di legge

di Claudio Tucci

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4 NOVEMRE 2009

"Dai nostri archivi"

Università: varata la riforma. Gli studenti valuteranno i prof

Black list di docenti ebrei sul web. Indaga il Viminale

IONESCO IN CATTEDRA / Se università rischia di far rima con assurdità

RIFORME / Se si concentra il merito l'ateneo acquista eccellenza

UNIVERSITÀ / Cara Gelmini ecco come fare un gol a porta vuota

E' di 15 articoli la bozza di ddl di riforma dell'università italiana, pronta a sbarcare in Parlamento per la conversione in legge. Molte le novità in arrivo: dall'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla cattedra, al fondo per valorizzare il merito dei degli studenti, alla possibilità di aggregarsi tra atenei per migliorare l'offerta formativa. Reclutamento e progressioni di carriera del personale dovranno essere appannaggio solo dei migliori, e sul fronte della governance, disco verde alla "nuova" figura del direttore generale e a bilanci più chiari. Professori e ricercatori, anche, a tempo determinato sono chiamati a un'effettiva attività didattica, ma, poi, potranno mettersi in aspettativa, senza perdere il posto, per andare a lavorare altrove. Agli atenei il compito di sfoltire e razionalizzare i corsi. E dovranno fare attenzione, pure, alle spese: se fuori controllo, verranno commissariati e la cinghia subirà una bella stretta. Ecco, comunque, punto per punto, come cambia l'università in Italia.

Abilitazione scientifica nazionale (articolo 8). Durerà 4 anni e sarà condizione per l'accesso ai ruoli di professori di prima e di seconda fascia. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della riforma, saranno dettate le procedure necessarie per conseguire l'abilitazione. Tra i parametri previsti, un numero minimo di pubblicazioni e giudizi diversi per funzioni e per area disciplinare. Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione saranno indette con cadenza annuale e dovranno concludersi entro 5 mesi. L'abilitazione è attribuita da una commissione nazionale e costituisce titolo preferenziale per l'attribuzione dei contratti d'insegnamento.

Abrogazioni (articolo 17). Con l'entrata in vigore del ddl Gelmini di riforma dell'università, gli atenei possono procedere alla copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore, di assegnista, sono attraverso le procedure previste dalle nuove norme.

Assegni di ricerca (articolo 10). Solo se ci sono le risorse e con bandi pubblici. Si chiarisce che possono essere destinatari degli assegni solo gli studiosi in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. Il dottorato di ricerca (o la specializzazione, se l'assegno si riferisce all'area medica) può essere inserito come requisito obbligatorio per partecipare al bando. Ogni assegno può durare da uno a 3 anni. E' rinnovabile e, in genere, non cumulabile con borse di studio. L'importo dell'assegno è determinato dall'ateneo e gode delle comuni disposizioni fiscali e previdenziali. I vincitori di assegno possono scegliere l'università e la struttura dove svolgere la propria attività, previo assenso delle stesse. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. Comunque, la durata massima dei rapporti instaurati con gli assegnisti da parte di qualsiasi ateneo, anche telematico, non può superare i 10 anni, anche non continuativi.

Atenei federati (articolo 3). E' una possibilità che possono cogliere 2 o più università per offrire servizi al top, abbattendo i costi. Bisognerà, però, avere il disco verde dal ministero dell'Istruzione. La federazione, poi, può aver luogo, anche, con enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione. Al massimo ogni ateneo potrà avere 12 facoltà.

Contratti per attività di insegnamento (articolo 11). Si riconosce alle università la facoltà di stipulare, gratis o a titolo oneroso, contratti con professionisti esterni per migliorare l'attività didattica. Gli atenei, poi, possono stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionale. Non rientra in quest'ultima previsione il personale tecnico-amministrativo dell'ateneo.

Decreti attuativi riforma (articolo 5, comma 1). Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della riforma dell'università, targata Gelmini, il Governo dovrà emanare 4 decreti legislativi su: riordino contabilità atenei, premi agli atenei, valorizzazione professori e personale amministrativo e diritto allo studio. Gli schemi di decreto dovranno essere inviati alle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano (su merito e profili finanziari) entro 45 giorni. Decorso tale termine, senza che si esprima il parere, i decreti sono, comunque, adottati. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore di tali decreti, il Governo può emanare eventuali disposizioni integrative o correttive, purché sempre nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

Diritto allo studio (articolo 5, comma 5). In primo luogo, andranno definiti i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) per garantire il pieno successo formativo di tutti gli studenti. Poi, bisognerà garantire a tutti la più ampia libertà di scelta degli studi più adatti e, per chi non dispone dei necessari mezzi economici, la certezza di poter, comunque, arrivare ai più alti livelli di istruzione. Si conferma il ruolo dell'università di essere un importante ascensore sociale.

Fondo per il merito (articolo 4). Istituito presso Via XX Settembre, con il compito di promuovere l'eccellenza e il merito tra gli studenti individuati mediante prove nazionali standard. Il fondo garantirà i cosiddetti prestiti d'onore (a tassi molti bassi) oppure fornirà borse di studio, determinate in base a voti e a reddito. Una quota della borsa dovrà essere restituita al conseguimento della laurea. Un successivo decreto interministeriale (Istruzione ed Economia), sentite le regioni, specificherà le modalità attuative del fondo, la cui gestione viene affidata a Consap. Il fondo per il merito verrà alimentato da prevalentemente da versamenti spontanei di privati. Ma sono previsti, anche, finanziamenti pubblici.

Lettori di scambio (articolo 14). Le università, sulla base di accordi culturali internazionali, possono conferire a studiosi stranieri in possesso di elevata e qualificata professionalità, incarichi annuali, rinnovabili, per attività legate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origini e alla cooperazione internazionale.

Nucleo di valutazione d'ateneo (articolo 2, comma 2, lettere n e o). Dovrà essere composto con soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni. Sarà integrato da una rappresentanza degli studenti. Il nucleo di valutazione avrà, tra l'altro, la funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica.

Nuova governance universitaria (articolo 2). Entro 6 mesi dalla conversione in legge del ddl di riforma del sistema universitario, gli atenei dovranno approvare statuti con nuove caratteristiche. Intanto, ci dovrà essere un codice etico per evitare incompatibilità, conflitti d'interessi legati a parentele. Il rettore, poi, non potrà rimanere in carica per più di 8 anni (cioè, 2 mandati), con valenza retroattiva. Oppure, 6 anni in caso di mandato unico non rinnovabile. Senato accademico e Consiglio di amministrazione dovranno avere funzioni nette e distinte. Il primo (elettivo e composto da almeno 2/3 di docenti di ruolo dell'ateneo), avanzerà proposte di carattere scientifico, ma sarà il Cda (composto da 11 persone: durata massima 8 anni) ad avere la responsabilità delle spese, delle assunzioni e dei costi di gestione, anche delle sedi distaccate. Il Cda, poi, non sarà elettivo, ma con un'estrema competenza e con il 40% di membri esterni (tra cui, anche, il presidente). Gli studenti entrano negli organi di governo degli atenei (il ddl parla di "presenza qualificata). Tranne il caso del rettore, i membri del Senato e del Cda non possono ricoprire altre cariche accademiche. Spazio, poi, a un direttore generale, che sostituirà l'attuale direttore amministrativo. Il nuovo Dg avrà compiti di grande responsabilità (dal personale, alla gestione amministrativa e contabile dell'ateneo) e dovrà rispondere delle sue scelte, come un vero e proprio manager privato. Riordino, pure, per i dipartimenti, che avranno compiti di organizzare la didattica di settore e tutte le attività connesse e accessorie. Ogni dipartimento dovrà avere almeno 35 professori e ricercatori, anche, a tempo determinato. I dipartimenti posso raggrupparsi in facoltà o scuole, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione dei servizi comuni. All'interno del dipartimento o del raggruppamento ci dovrà essere (a costo zero per l'Erario) una commissione paritetica docenti-studenti per assicurare l'alta qualità del servizio e monitorare l'offerta formativa, valutandone i risultati. Una specifica niente affatto secondaria, visto che dalla valutazione dei ragazzi dipenderà (parte) dell'attribuzione dei fondi all'ateneo. Con l'arrivo dei nuovi statuti, tutti gli attuali organi universitari decadranno automaticamente.

Pensioni (articolo 13). Si chiarisce che professori e ricercatori possono restare in servizio altri 2 anni oltre il normale termine di collocamento a riposo solo se ci sono "adeguate risorse finanziarie" nel bilancio di ateneo.

Personale accademico (articolo 9). I posti all'università saranno stabiliti sulla base di una programmazione triennale. Gli atenei procedono alla copertura dei posti di professore a seguito di procedure pubbliche di selezione bandite dalle singole università, cui potranno accedere solo gli abilitati. Sono previste procedure pubbliche anche per l'attribuzione dei contratti di ricercatori a tempo determinato. I giudizi saranno espressi da una apposita commissione, dove potranno entrare, anche, professori stranieri. Stop, poi, ai concorsi banditi per promuovere un docente interno. Ora, solo una quota prefissata (1/3), potrà essere "riservata" ai migliori docenti interni all'ateneo. Due terzi, invece, delle posizioni di ordinario e associato saranno messi a bando pubblico per la selezione esterna. Almeno un terzo dei posti di professore di prima e seconda fascia dovrà essere coperto da professori che non hanno prestato servizio presso l'ateneo banditore del concorso nei precedenti 3 anni. Si abbassa da 36 a 30 anni l'età in cui si entra di ruolo all'università, con uno stipendio che passa da 1.300 euro a 2.100 euro al mese.

Premi alle università (articolo 5, comma 2). Bisognerà introdurre un sistema di accredito delle sedi e dei corsi di studio e di dottorato, utilizzando specifici indicatori definiti dall'Anvur. L'obiettivo è evitare che si creino insegnamenti e strutture non necessarie. L'efficienza dell'ateneo sarà valutata, periodicamente, dall'Anvur. Due gli indicatori principali: qualità della ricerca e della didattica. Ai migliori, arriveranno più soldi dal fondo di finanziamento ordinario. Per chi riporterà voti bassi, invece, la cinghia si ristringe.

Principi ispiratori della riforma (articolo 1). Si chiarisce che gli atenei sono, prima di tutto, sedi di libera formazione e strumento per la circolazione del sapere. Nel loro operare, poi, sono tenuti a rispettare i principi di autonomia e di responsabilità (finanziaria, scientifica, didattica), anche sperimentando, in accordo con Viale Trastevere, nuovi modelli organizzativi e funzionali. Il diritto allo studio per tutti e il merito vanno promossi e valorizzati. Finisce l'era dei finanziamenti "pioggia": le università saranno valutate e le risorse pubbliche assegnate "in coerenza con obiettivi, indirizzi e risultati raggiunti".

Ricercatori a tempo determinato (articolo 12). Per attività di ricerca e di didattica, anche, integrativa, o di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato. Bisognerà garantire almeno 350 ore annue. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche, riservate ai possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente. I contratti hanno durata triennale e possono essere rinnovati una sola volta, di altri 3 anni. Dopo i 6 anni di contratto, se il ricercatore ha lavorato bene, sarà confermato dall'ateneo, a tempo indeterminato, con il grado di professore associato. In caso contrario, terminerà il rapporto con l'università, maturando, però, dei titoli utili per i concorsi pubblici. La norma ricorda che il trattamento economico spettante ai ricercatori a tempo determinato è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, incrementato del 20 per cento.

Riconoscimento crediti (articolo 6). Scende da 60 a 12 il numero massimo dei crediti formativi. Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulle competenze dimostrate da ciascun studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite "collettivamente". Sono previste deroghe in relazione a particolari esigenze degli istituti di formazione della pubblica amministrazione, sentiti i ministeri competenti.

Riordino contabilità atenei (articolo 5, comma 3). In arrivo un nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale, che renda più chiari i bilanci. Dovrà essere realizzato in accordo con il Mef e con la Crui. Si dovrà, poi, adottare un piano economico-finanziario triennale al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività dell'ateneo. Le spese per l'indebitamento e quelle per il personale di ruolo e a tempo determinato dovranno avere un tetto massimo. Spazio, anche, a un costo standard unitario di formazione per studente in corso. Giro di vite, poi, in caso di dissesto finanziario. Dovrà essere dichiarato (obbligatoriamente) nel caso in cui l'università non può garantire l'assolvimento delle proprie funzioni indispensabili e nell'ipotesi, pure, in cui l'ateneo non può far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi. In caso di declaratoria di dissesto, bisognerà predisporre entro 180 giorni un piano di rientro che dovrà essere approvato da Via XX settembre e da attuare al massimo entro 5 anni. Se non si fa o non viene approvato, scatta il commissariamento. Si prevede, comunque, un fondo di rotazione a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei.

Settori scientifico-disciplinari (articolo 7). Andranno rivisti entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle nuove norme contenute nel ddl di riforma. Scenderanno dagli attuali 370 a circa la metà, con una consistenza minima di almeno 50 professori di prima fascia in ciascun settore. E' prevista la facoltà di determinare raggruppamenti di dimensioni minori solo, però, "in presenza di particolari motivazioni scientifiche".

Valorizzazione professori e personale (articolo 5, comma 4). Professori e ricercatori, anche a tempo determinato, devono entrare in aula e tenere lezioni o seminari. L'impegno viene misurato in 1.500 ore annue, di cui, almeno 350 destinate ad attività di docenza e servizio per gli studenti, se rientrano nel regime di tempo pieno. Si scende a 250 ore per quello di tempo definito. In caso di valutazione negativa, poi, professori e ricercatori saranno esclusi dalle commissioni di abilitazione, di selezione e promozione del personale accademico, di esame di Stato, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca. Oltre, ovviamente, a minor soldi in busta. Bisognerà, inoltre, individuare i casi di incompatibilità tra l'insegnamento accademico e l'esercizio di altre attività o incarichi. Arrivano norme più severe, pure, per affidare consulenze e incarichi di collaborazione. I professori universitari hanno, poi, l'obbligo di presentare una relazione triennale sul loro operato nell'ateneo. Sarà favorita la mobilità all'interno degli atenei. Prevista, in particolare, la possibilità per chi lavoro in università di prendere 5 anni di aspettativa per andare a lavorare senza perdere il posto. Sarà rivista la disciplina del trattamento economico di professori e ricercatori già in servizio e vincitori di concorso fino all'entrata in vigore del nuovo ddl di riforma dell'università: gli scatti biennali diventeranno scatti triennali, con invarianza del complessivo trattamento retributivo. Sarà rivisto, anche, il trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività. Scatta, poi, la rimodulazione della progressione economica e dei relativi importi, su base premiale per i docenti assunti ai sensi del presente ddl di riforma, con conseguente abolizione del periodo di straordinario e di conferma rispettivamente per i professori di prima e seconda fascia, e di eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e rivalutazione del trattamento. Una quota del fondo ordinario di finanziamento degli atenei sarà dirottata sui meccanismi di reclutamento degli atenei, che dovranno tener conto, tra l'altro, della produzione scientifica dei professori, successiva al loro inquadramento a ruolo, e del grado di internazionalizzazione del corpo docente.

4 NOVEMRE 2009

 

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2009-11-19

L'Abc del disegno di legge anti-burocrazia

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L'Abc del disegno di legge anti-burocrazia

di Claudio Tucci

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DOCUMENTO / Il testo del ddl Brunetta

Gli Abc del Sole 24 Ore

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Finanziaria: allo studio risparmi per 5 miliardi destinati alle Pmi

Come cambia il lavoro pubblico: l'abc della riforma Brunetta

Alla fine, è diventato un provvedimento "omnibus" il ddl di semplificazione dei rapporti tra amministrazione pubblica, imprese e cittadini, che ha ottenuto il via libera, lo scorso 12 novembre, dal Consiglio dei Ministri. Il testo sale a 35 articoli e contiene anche la delega per l’emanazione della carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche. Sono presenti norme, di svariato contenuto, proposte dai ministeri della Giustizia, degli Esteri e della Gioventù. Il ddl dovrà, ora, ricevere il parere della Conferenza unificata, per essere poi presentato in Parlamento, per la conversione in legge. Nel testo, che viaggerà come collegato alla manovra finanziaria, si passa dalle semplificazioni nella tenuta dei libri sociali, alla carta d’identità ai ragazzi di 10 anni, ai certificati medici e alle pagelle scolastiche comunicate on line. Si potranno inoltre realizzare piccoli interventi edilizi senza titolo abitativo e si prevede anche che i nuovi adempimenti amministrativi per le imprese, con esclusione di quelli contabili e fiscali, abbiano efficacia dal 1° marzo o dal 1° settembre di ogni anno. Le denunce per infortunio sul lavoro dovranno essere comunicate solo all’Inail, mentre per la nascita di un’azienda artigiana basterà la comunicazione al registro delle imprese.

Ecco, in ordine alfabetico, articolo per articolo, tutto quello che contiene il nuovo collegato alla Finanziaria per il 2010-2013.

Alberghi e altre strutture ricettive (articolo 5). I rispettivi gestori dovranno comunicare, entro le 12 ore successive all’arrivo, alle questure territorialmente competenti, le generalità delle persone alloggiate. La comunicazione dovrà avvenire con i mezzi informatici e con le modalità che saranno stabilite dal Viminale.

Anagrafe (articolo 12). D’ora in avanti si potrà effettuare il cambio di residenza senza la presenza fisica dell’interessato, rendendolo possibile per via telematica, grazie a modifiche al regolamento anagrafico.

Analisi statistiche (articolo 19). Si inserisce Palazzo Vidoni, assieme a Economia e Welfare, nel sistema informativo previsto per disporre una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione delle politiche economiche e sociali.

Assenze per malattia (articolo 29). Le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di rilevare e comunicare a Palazzo Vidoni i dati mensili concernenti le assenze per malattie. La violazione per un tempo superiore a 3 mesi sarà valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato dei dirigenti e dei responsabili degli uffici competenti.

Attività edilizia libera (articolo 7). Si prevede la "liberalizzazione" di alcune procedure per gli interventi edilizi. Possono, cioè, essere eseguiti senza alcun titolo abitativo. Sono fatti salvi i casi in cui esistano specifiche disposizioni restrittive. Tra gli interventi "liberalizzati", la manutenzione ordinaria, elementi di arredo di aree pertinenziali degli edifici e gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio. In questi casi, per semplificare le procedure il certificato di prevenzione incendi, ove previsto, viene rilasciato in via ordinaria "con l’esame a vista".

Blocco assunzioni (articolo 27). Può essere derogato per procedere all’assunzione, a tempo determinato, di dirigenti particolarmente qualificati.

Carriera diplomatica (articolo 30). Si assicura flessibilità e tempestività di impiego all’estero dei funzionari diplomatici e si razionalizzano i requisiti per gli avanzamenti di carriera.

CONTINUA ..."

Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche (articoli 33 e 34). Arriverà entro 6 mesi e raccoglierà, in un unico provvedimento,i diritti dei cittadini e i doveri delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, in modo da definire con chiarezza quali comportamenti l’amministrazione è obbligata a tenere o a evitare nello svolgimento delle proprie attività e nell’erogazione dei servizi, con individuazione delle sanzioni da applicare in caso di mancato adempimento degli stessi obblighi. I principi richiamati nel documento sono i più vari e spaziano dai "tempi ragionevoli di risposta e adozione dei provvedimenti"; alla trasparenza, intesa come accessibilità totale attraverso la pubblicazione sui siti internet delle amministrazioni, delle informazioni relative all’organizzazione; all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali; ai risultati conseguiti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. C’è, poi, l’eliminazionedelle molestie amministrative(si prevederanno sanzioni per chi avanza richieste di pagamenti già adempiuti) e "cortesia e disponibilità", saranno le parole d’ordine nei rapporti impiegati-cittadini. Addio, poi, al "burocratese" e disco verde all’accesso semplificato ai servizi: le amministrazioni pubbliche e i gestori dei servizi pubblici devono garantire agli utenti l’accesso più facile e rapido alle informazioni e ai servizi offerti tramite l’utilizzo delle tecnologie telematiche. Sul fronte della documentazione amministrativa, si vieta alle amministrazioni di richiedere al cittadino e alle imprese informazioni, dati e documenti in possesso della stessa o di altre amministrazioni pubbliche, stabilendo il principio dell’acquisizione diretta, anche tramite l’accesso per via telematica alle banche dati delle amministrazioni certificanti. Infine, si regola il ricorso agli strumenti sostitutivi, da attivare in caso di omissioni, inadempienze e ritardi.

Carta d’identità (articolo 13). Si abbassa da 15 a 10 anni l’età per ottenere la carta d’identità. Inoltre,i minori di età inferiore a 14 anni, potranno utilizzare la carta di identità per viaggiare all’estero purché accompagnati da uno dei genitori o di chi ne fa le veci.

Cartelle cliniche (articolo 6). Dovranno essere conservate esclusivamente in forma digitale. La presente disposizione entra in vigore il 1° luglio 2010. Resta, comunque, la possibilità, su richiesta, che la cartella clinica possa essere consegnata all’interessato, anche in forma cartacea. In questo caso però bisognerà pagare un corrispettivo, stabilito dall’amministrazione che la detiene.

Codice fiscale (articolo 20). Sarà attribuito "d’ufficio" anche ai cittadini italiani residenti all’estero. Ambasciate e consolati comunicheranno agli interessati l’avvenuta attribuzione del numero di codice fiscale.

Comunicazione cessione fabbricati (articolo 8). Scompare l’obbligo di comunicazione delle compravendite con raccomandata alla Questura. Ora, l’onere passa ai notai, i quali lo faranno per via telematica.

Corte dei conti (articolo 15). Ammessa la possibilità per gli organi politici di vertice delle amministrazioni o degli enti interessati di proporre ricorso, entro 60 giorni, alle sezioni Unite della Corte, per impugnare le delibere delle sezioni regionali di controllo sulla gestione di particolare rilevanza per il sistema di finanza pubblica.

Date uniche (articolo 4). Stabilisce che i nuovi adempimenti amministrativi per le imprese, con esclusione di quelli contabili e fiscali, hanno efficacia a decorrere dal 1° marzo o dal 1° settembre di ogni anno.

Edilizia (articolo 14). Saranno presentate allo sportello unico per l’edilizia (esclusivamente per via telematica) le istanze, le dichiarazioni e la relativa documentazione, che saranno, a loro volta, inoltrate telematicamente alle altre amministrazioni coinvolte.

Farnesina (articolo 32). Al fine di adempiere agli obblighi gravanti per l’Italia in quanto stato membro dell’Unione Europea per l’istituzione di un Servizio Europeo di Azione Esterna, il ministero per gli Affari esteri può mettere a disposizione delle istituzioni dell’Unione Europea fino a 60 funzionari della carriera diplomatica. Il servizio prestato all’estero è valutato ai fini dello sviluppo professionale degli interessati.

Fondo accesso al credito per acquisto prima casa (articolo 17). Si prevede l’obbligo della previa intesa con la Conferenza Unificata, per la definizione mediante un decreto interministeriale (Gioventù, Economia e Infrastrutture), dei criteri per l’accesso al fondo e le modalità di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle competenze regionali in materia di politiche abitative.

Fondo sostegno occupazione e imprenditoria giovanile (articolo 18). Si intende consentire una maggiore flessibilità per l’accesso al Fondo tramite un sistema più agile e snello di erogazione delle risorse, nonché attraverso la previsione di più generali forme di sostegno per i giovani, ampliando e rendendo maggiormente incisiva la politica di contrasto ai processi di precarizzazione e di sviluppo di nuove imprenditorialità giovanili.

Gestione rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche (articolo 25). Si prevede che la comunicazione della fascia o delle fasce di appartenenza da parte dei produttori di apparecchiature di illuminazione sia resa dai produttori stessi con riferimento agli apparecchi immessi sul mercato negli anni 2007 e 2008, entro il termine del 28 febbraio 2010. Le quote di mercato calcolate dal comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono comunicate ai rispettivi produttori mediante il sito www.registroaee.it, previo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Giuramento dipendenti pubblici (articolo 26). Al momento della assunzione in servizio, tutti i dipendenti pubblici, a pena di licenziamento, dovranno prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e di leale osservanza della Costituzione e delle leggi. Il giuramento serve a rafforzare la coscienza civile del Paese e a valorizzare la figura del dipendente pubblico, il quale è chiamato ad adempiere ai doveri del proprio ufficio nell’interesse dell’amministrazione e per il pubblico bene.

Giustizia digitale e spese di giustizia (articolo 23). Si stabilisce l’adozione delle nuove tecnologie nel processo civile e in quello penale. L’amministrazione della giustizia conseguirà rilevanti risparmi nelle spese correnti, mediante l’anticipazione dell’entrata in vigore del processo telematico. Sarà immediatamente applicabile la previsione delle comunicazioni e notificazioni telematiche tra uffici giudiziari e avvocati. Si incentiva la riduzione dell’uso della carta per il rilascio delle copie, prevedendo che le stesse costino il 50% in più rispetto a quelle rilasciate in formato elettronico. Si introducono, poi, disposizioni per la attuazione dei pagamenti telematici nel settore. E sul fronte del recupero e riscossione delle spese di giustizia, si rendono maggiormente efficienti le procedure di riscossione (anche affidando nuovi ruoli a

Infortuni e malattie professionali (articolo 9). Tutte le denunce dovranno essere comunicate solo all'Inail. Si prevede, poi, che l’istituto assicuratore, ricevuta la denuncia, deve rimettere senza ritardo un esemplare della denuncia alla competente direzione provinciale del lavoro per ogni caso denunciato di infortunio, in conseguenza del quale un prestatore d’opera sia deceduto o abbia sofferto gravi lesioni tali da doversene prevedere la morte o un’inabilità superiore a 30 giorni e si tratti di lavoro soggetto all’obbligo dell’assicurazione.

Iscrizione imprese artigiane (articolo 3). Basta una comunicazione unica, da presentare all’ufficio del registro delle imprese. La dichiarazione deve attestare il possesso dei requisiti di qualifica artigiana previsti dalle leggi vigenti.

Istituto diplomatico (articolo 16). Potrà svolgere attività formative approntando moduli formativi specifici per soggetti nazionali estranei alla pubblica amministrazione, come anche per quelli di nazionalità straniera. I relativi proventi sono riassegnati al ministero degli Affari esteri per esigenze di formazione del personale.

Lavoratori dello spettacolo (articolo 10). Si prevede, tra l’altro, l’obbligo dell’impresa che occupa lavoratori dello spettacolo a trasmettere all’Enpals le relative denunce contributive, le comunicazioni e gli altri elementi informativi richiesti per l’accertamento della misura dei contributi dovuti e per la determinazione delle prestazioni pensionistiche da erogare. Inoltre, il certificato di agibilità dei locali per lo spettacolo sarà rilasciato alle sole imprese in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi per gli artisti.

Libri sociali (articolo 1). Si modifica il codice civile, prevedendo l’utilizzo di strumenti telematici per gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione per la tenuta dei libri, repertori e scritture. Basterà che l’imprenditore (o un suo delegato) apporrà, almeno una volta l’anno, la marcatura temporale e la firma digitale. Qualora, poi, per un anno, non siano state eseguite registrazioni, firma e marcatura dovranno essere apposte all’atto di una nuova registrazione.

Pagella elettronica e iscrizioni all’università on line (articolo 22). Dall’anno scolastico 2012-2013, la pagella correrà on line. Ogni istituto potrà scegliere 3 distinte modalità di comunicazione alla famiglia della scheda di valutazione dell’alunno. La prima, attraverso l’utilizzo della posta elettronica. In questo caso, la segreteria della scuola manderà direttamente una mail riservata all’indirizzo mail comunicato dai genitori. La seconda opzione consiste nel rendere la pagella direttamente disponibile on line sul sito internet del plesso. Ovviamente, l’accesso sarà limitato a soli mamma e papà (o a chi ha la potestà sul minore), attraverso password o codici personalizzati. La terza opzione, è la più generica: la comunicazione della pagella potrà avvenire attraverso "ogni altra modalità digitale". Il riferimento è per quelle scuole che ancora oggi non hanno propri siti internet o personale in grado di utilizzare le nuove tecnologie. Qui, dovrà essere il preside a ingegnarsi a trovare la migliore soluzione digitale. Ma la cara e vecchia pagella di carta non va definitivamente in soffitta. La nuova normativa infatti prevede la possibilità da parte dell’interessato di ottenere gratuitamente copia cartacea del documento redatto in formato elettronico. Per migliorare poi i servizi per gli studenti, riducendone i costi connessi, previsto inoltre che le università adottino procedure telematiche che consentono di effettuare on line l’iscrizione, i pagamenti, la gestione informatizzata degli esami. Già dal primo anno, fanno sapere da Palazzo Vidoni, gli effetti stimati, in termini di riduzione del costo della carta, ammontano a 7 milioni di euro. Gli effetti quantificabili a regime ammontano invece a 30 milioni di euro all’anno.

Palazzo Vidoni (articolo 28). Può reclutare, tramite comando, fino a 20 unità di personale per ottimizzare e migliorare le sue funzioni di coordinamento, indirizzo e controllo in materia di lavoro pubblico.

Procuratori (articolo 2). Per partecipare a una gara d’appalto o, semplicemente, per compiere atti nei confronti della pubblica amministrazione, il conferimento da parte di un imprenditore a un altro soggetto del potere di rappresentanza può essere effettuato mediante documento informatico, sottoscritto con firma digitale dal conferente, da comunicare all’amministrazione in via telematica o su supporto informatico. Quando poi il potere di compiere atti pertinenti all’esercizio dell’impresa è conferito con delibera collegiale, la pubblicità è attuata mediante deposito di copia del verbale della deliberazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda, presso il competente ufficio del registro delle imprese.

Ricetta medica elettronica (articolo 21). Entro il 31 dicembre 2012 tutte le prescrizioni farmaceutiche e specialistiche saranno scritte su un supporto elettronico, fermo restando il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione.

Riduzione oneri amministrativi (articolo 11). Si introduce una serie di interventi per potenziare le attività di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese, estendendo la misurazione anche alle regioni e alle autorità amministrative indipendenti, con l’obiettivo di ridurli, entro il 31 dicembre 2012, di una quota complessiva del 25 per cento. I risultati della misurazione saranno comunicati al Parlamento, a Palazzo Vidoni e al ministro per la Semplificazione normativa. Solo per le piccole e medie imprese, la Funzione Pubblica stima risparmi pari a circa 5 miliardi di euro l’anno.

Riordino normativo (articolo 35). In arrivo una semplificazione e un riassetto complesso di alcune normative pubbliche: dall’attività amministrativa, ai procedimenti, ai poteri e ai doveri delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti. Saranno raccolte in appositi codici o testi unici.

Servizio all’estero (articolo 31). Arrivano procedure semplificate per inviare tutti i nostri pubblici dipendenti a lavorare presso enti e organismi internazionali.

 

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2009-11-19

L'abc del ddl sul processo breve

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L'abc del ddl sul processo breve

di Claudio Tucci

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16 novembre 2009

"Dai nostri archivi"

Presentato in Senato il testo del Ddl sul "processo breve"

Giustizia: con il processo breve indennizzi piu' difficili

GIUSTIZIA / Una forzatura che ci allontana da Strasburgo

Una forzatura che ci allontana da Strasburgo

Corruzione sì, usura no: ecco i reati "accorciati"

Partirà dalla commissione Giustizia del Senato l'esame del ddl di tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi. E' un testo molto snello, di soli 3 articoli, con i quali si fissano le modalità per una durata "ragionevole" dei giudizi: 2 anni per ciascuno dei primi 2 gradi di merito, altri 2 anni per l'esame di legittimità, più un altro anno in ogni caso di giudizio di rinvio. Superati tali limiti, lo Stato è tenuto a risarcire l'interessato.

Si prevede, poi, l'estinzione dell'azione penale, ma solo laddove la pena prevista sia inferiore ai 10 anni. Non sarà così per i recidivi, come, pure, per i reati di mafia e per tutte quelle ipotesi delittuose ritenute di "allarme sociale". Le nuove norme si applicheranno ai soli processi in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento. Faranno eccezione, quelli che sono pendenti davanti alla corte d'appello o alla cassazione. Ecco, comunque, l'abc del ddl sui "processi brevi", in corso di conversione a Palazzo Madama.

Equo indennizzo (articolo 1)

Arriva una razionalizzazione delle procedure di equo indennizzo previste dalla legge Pinto nei casi di violazione del diritto alla ragionevole durate dei processi. Si motiva la scelta dagli ingenti costi che, ogni anno, l'Italia paga per l'eccessiva durata dei giudizi: 14,7 milioni di euro, nel 2007, 25 milioni, nel 2008, 13,6 milioni, solo nel primo semestre di quest'anno. Le nuove norme prevedono, in particolare, che la domanda di equa riparazione sia subordinata a una specifica istanza di sollecitazione, che la parte deve presentare nel processo (civile,

penale o amministrativo) entro 6 mesi dalla scadenza dei termini di non irragionevole

durata.

In questo modo, il meccanismo potrà assumere una funzione non solo risarcitoria, ma, anche, acceleratoria del giudizio. Presentata l'istanza di sollecitazione, i processi godranno di una corsia preferenziale, sotto la vigilanza del capo dell'ufficio interessato, e la sentenza che definisce il giudizio potrà essere sinteticamente motivata (fanno eccezione le sentenze penali). Si fissa, poi, un termine "presuntivo" di irragionevole durata del processo: 2 anni per ciascuno dei primi 2 gradi di merito, altri 2 anni per l'esame di legittimità, più un altro anno in ogni caso di giudizio di rinvio.

Non si tratta, però, una presunzione assoluta, visto che il magistrato che decide sulla domanda di equa riparazione (vale a dire la corte d'appello competente) potrà aumentare il termine fino alla metà nei casi di complessità del caso e valutato, pure, il comportamento delle parti private e del giudice. Il processo si considera iniziato, in ciascun grado, alla data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio o dell'udienza di comparizione indicata nella citazione, ovvero alla data del deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza. Si considera, invece, terminato con la pubblicazione della decisione. Il processo penale si considera iniziato alla data di assunzione della qualità di imputato. Si chiarisce, inoltre, per valorizzare la speditezza, ma, anche, la lealtà processuale, che dal termine di ragionevole durata del processo sono esclusi i periodi relativi ai rinvii richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di 90 giorni ciascuno.

Le nuove norme prevedono, anche, che, nella liquidazione dell'indennizzo il giudice deve tener conto del valore della domanda proposta, o accolta, nel procedimento nel quale si è verificata la violazione del termine di ragionevole durata. L'indennizzo si riduce di un quarto, quando il procedimento, cui si riferisce la domanda di equa riparazione,

è stato definito con il rigetto delle richieste del ricorrente, ovvero quando ne è evidente l'infondatezza.

Entrata in vigore (articolo 3)

Le nuove norme si applicheranno ai soli processi in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento. Faranno eccezione, quelli che sono pendenti davanti alla corte d'appello o alla cassazione.

Estinzione del processo (articolo 2)

Si prevede l'estinzione dell'azione penale e, quindi, del processo, per la violazione dei termini di ragionevole durata. Sarà emessa una sentenza di non doversi procedere. L'imputato, tuttavia, può dichiarare di rinunciare all'estinzione del processo. La dichiarazione (volontaria) deve essere formulata personalmente in udienza o presentata dall'interessato o a mezzo di procuratore speciale.

Secondo le nuove norme, invece, l'estinzione processuale opera solo nei processi relativi a reati puniti con pene inferiori nel massimo ai 10 anni di reclusione e sempreché non si proceda nei confronti di imputati recidivi o delinquenti o contravventori abituali o professionali. Pertanto, a partire dall'assunzione della qualità di imputato, ciascun grado del processo dovrà esser definito entro un termine massimo di 2 anni (un anno per il giudizio di rinvio), scaduto il quale il giudice deve dichiararne l'estinzione.

Si indicano, poi, i casi in cui "l'orologio" dei termini è sospeso: per i periodi di sospensione del processo previsti dalla legge (autorizzazione a procedere o deferimento della questione a altro giudizio) o, nell'udienza preliminare e nella fase di giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore o quando il rinvio è stato disposto su loro richiesta, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisire una prova. A queste ipotesi, va aggiunta, anche, quella in cui il blocco del procedimento si verifica per una causa esterna, non imputabile agli organi giudiziari, come, quando, sia in atto l'estradizione dell'imputato. Si prevede, poi, che, quando in dibattimento vengono effettuate nuove contestazioni dal pubblico ministero, il termine di fase non può essere aumentato complessivamente per più di 3 mesi.

L'abc del ddl sul processo breve

di Claudio Tucci

16 novembre 2009

"Dai nostri archivi"

Presentato in Senato il testo del Ddl sul "processo breve"

Giustizia: con il processo breve indennizzi piu' difficili

GIUSTIZIA / Una forzatura che ci allontana da Strasburgo

Una forzatura che ci allontana da Strasburgo

Corruzione sì, usura no: ecco i reati "accorciati"

"... PAGINA PRECEDENTE

Le nuove norme specificano, inoltre, che la sentenza di non doversi procedere, per estinzione del processo, una volta definitiva, produca l'effetto preclusivo del cosiddetto ne bis in idem. Il provvedimento elenca, poi, i delitti per i quali non si applica l'estinzione processuale. Si va dai reati di mafia, alla pornografia minorile, ai sequestri di persona, alla circonvenzione di incapaci, alle violazioni alle norme sull'immigrazione, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e in materia di circolazione stradale. Tutti reati, insomma, che, secondo il Legislatore della mini-riforma, destano "allarme sociale". Si prevede, infine, che la parte civile costituitasi nel processo colpito dalla estinzione, quando trasferisce l'azione in sede civile, ha diritto sia alla riduzione della metà dei termini a comparire, sia alla trattazione prioritaria del processo relativo all'azione trasferita.

16 novembre 2009

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